F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 26) RICORSO DEL SIG. SANTONI NICOLA, ALLENATORE DI BASE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE…
Decisioni di giustizia sportiva, FIGC – CGF (Corte di Giustizia Federale) - soppresso
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 3) RICORSO DEL SIG. BELLAVISTA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NEL SETTORE TECNICO QUALE ALLENATORE DI BASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 3) RICORSO DEL SIG. BELLAVISTA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NEL SETTORE TECNICO QUALE ALLENATORE DI BASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO…
Decisioni di giustizia sportiva, FIGC – CGF (Corte di Giustizia Federale) - soppresso
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 2) RICORSO DEL SIG. SIGNORI GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE PROFESSIONISTA DI 1^ CTG. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011 2) RICORSO DEL SIG. SIGNORI GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE PROFESSIONISTA DI 1^ CTG. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL…
COMITATO REGIONALE UMBRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1) “Sig. Quacquarini Marco, all’epoca dei fatti legale rappresentante della, società Mary Brothers 119, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del c.g.s., anche in relazione all’art. 4 comma 4, per non aver posto in essere gli atti necessari di vigilanza al fine di evitare che si verificasse l’episodio del furto denunziato dall’arbitro; 2) La Società Mary Brothers 119, per la violazione dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. rispondere a titolo di responsabilità diretta, per quanto sopra addebitato”.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1) “Sig. Quacquarini Marco, all’epoca dei fatti legale rappresentante della, società Mary Brothers 119, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del c.g.s., anche in relazione all’art. 4 comma 4, per non aver posto in essere gli atti necessari di vigilanza al fine di…
COMITATO REGIONALE UMBRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore e del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI “1. Calzetti Roberto, dirigente della società calcio S.S.D. Parlesca per rispondere: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per avere rivolto frasi ed espressioni lesive della reputazione della classe arbitrale e dell’arbitro della gara così contravvenendo al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di tesserati e organismi operanti in seno alla FIGC, nella fattispecie l’ AIA, in ragione della carica riscoperta in seno alla società calcio SSd Parlesca; 2. la società calcio SSD Parlesca a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al sig. Calzetti Roberto, dirigente di detta società calcistica, e pertanto responsabile a tale titolo delle dichiarazioni rese dal proprio dirigente ai sensi dell’art. 5 comma 2 del CGS” ha pronunciato la seguente decisione.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore e del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI “1. Calzetti Roberto, dirigente della società calcio S.S.D. Parlesca per rispondere: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per avere rivolto frasi ed…
COMITATO REGIONALE SARDEGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°9 del 10 Settembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. PORTO CORALLO (Coppa Italia Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°8 dell’8 settembre 2011. Gara Sant’Elena / Porto Corallo del 04.09.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°9 del 10 Settembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. PORTO CORALLO (Coppa Italia Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°8 dell’8 settembre 2011. Gara Sant’Elena / Porto Corallo del 04.09.2011. La reclamante chiede sia revocata la delibera del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta alla medesima la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di…
COMITATO REGIONALE PUGLIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA della COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PUGLIA nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.288/978pf10-11/AMma) nei confronti di: Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il risultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva; – il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi 1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare il calciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimo alterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione a vantaggio della A.S. Fasano; – la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; – la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA della COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PUGLIA nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.288/978pf10-11/AMma) nei confronti di: Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai…
COMITATO REGIONALE PUGLIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI FASCIA “B” Gara: A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA – A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE del 28 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Gioventù Calcio Foggia in opposizione al provvedimento di squalifica del calciatore Vittorio CAPPETTA sino a tutto il 28 Maggio 2012 adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 44 del 1 Giugno 2011 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI FASCIA “B” Gara: A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA – A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE del 28 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Gioventù Calcio Foggia in opposizione al provvedimento di squalifica del calciatore Vittorio CAPPETTA sino a tutto il 28 Maggio 2012 adottato dal Giudice Sportivo Territoriale,…
COMITATO REGIONALE PUGLIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. CRISTO RE – A.S.D. DIAVOLI ROSSI del 21 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 1 Giugno 2011 dal Sig. Grazio DI RITO in opposizione al provvedimento di inibizione sino a tutto il 28 Novembre 2011 adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 63 del 26 Maggio 2011 della Delegazione Provinciale di Taranto).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. CRISTO RE – A.S.D. DIAVOLI ROSSI del 21 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 1 Giugno 2011 dal Sig. Grazio DI RITO in opposizione al provvedimento di inibizione sino a tutto il 28 Novembre 2011 adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale…
COMITATO REGIONALE PUGLIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: POL. ANDRIENSIS A.S.D. – A.S.D. MONTEFIORE del 22 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Montefiore in opposizione ai provvedimenti di squalifica per tre giornate dei calciatori Cosimo CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI, Luca TONDO, adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: POL. ANDRIENSIS A.S.D. – A.S.D. MONTEFIORE del 22 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Montefiore in opposizione ai provvedimenti di squalifica per tre giornate dei calciatori Cosimo CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI, Luca TONDO, adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul…
