COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 30 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.02 della Società A.S. INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 42/G del 30.06.2010 (ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore GARRAFA Francesco(capitano) per SEI gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente all’età,…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 3 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 21.06.2010 (squalifica del calciatore BENCARDINO Sebastiano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore BLUNDI Arturo per TRE gare effettive, squalfica del calciatore ROTONDARO Andrea per QUATTRO gare effettive, ammenda di € 100,00)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 3 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 21.06.2010 (squalifica del calciatore BENCARDINO Sebastiano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore BLUNDI Arturo per TRE gare effettive, squalfica del calciatore ROTONDARO…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 2 della Società A.S. INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 42/G del 30.06.2010 (ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore GARRAFA Francesco(capitano) per SEI gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente all’età, squalifica dei calciatori PANDOLFO Piergiuseppe, RAIMONDO Francesco, AMMIRATO Mario, VIOLA Corrado, LE PIANE Luigi, CARBONE Marco, DONATO Ugo, BURLATO Stefano per QUATTRO gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente all’età)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 2 della Società A.S. INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 42/G del 30.06.2010 (ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore GARRAFA Francesco(capitano) per SEI gare effettive da scontare nel campionato di competenza relativamente…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 1 della Società ASD AZZURRA 1998 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 160 del 10.06.2010 (squalifica del calciatore PATANIA Giuseppe fino al 30 dicembre 2012, squalifica del calciatore CASCAS Giuseppe fino al 30 giugno 2012, inibizione del medico sociale RUSSO Carmelo fino al 30 dicembre 2011)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 1 della Società ASD AZZURRA 1998 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 160 del 10.06.2010 (squalifica del calciatore PATANIA Giuseppe fino al 30 dicembre 2012, squalifica del calciatore CASCAS Giuseppe fino al 30 giugno 2012, inibizione del…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (328) – APPELLO DEL SIG. ANTONIO GIUSEPPE MAZZACUA (collaboratore direttore generale della Soc. FC Rossanese ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (328) – APPELLO DEL SIG. ANTONIO GIUSEPPE MAZZACUA (collaboratore direttore generale della Soc. FC Rossanese ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010). Rilevato che il ricorrente preannunciava ricorso richiedendo copia…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (326) – APPELLO DEL SIG. LUCA TONTI (calciatore tesserato per la Soc. SSD Melitese Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (326) – APPELLO DEL SIG. LUCA TONTI (calciatore tesserato per la Soc. SSD Melitese Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD…
Decisioni di giustizia sportiva, FIGC – CGF (Corte di Giustizia Federale) - soppresso
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 07 Luglio 2010 2) RICORSO DEL VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA U.S. PRO VERCELLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA IN OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA/PRO VERCELLI DELL’1.2.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 07 Luglio 2010 2) RICORSO DEL VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA U.S. PRO VERCELLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA IN OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA/PRO VERCELLI DELL’1.2.2008 (Delibera della…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – DEL SIGNOR RATTAZZI NATALINO, COLLABORATORE DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 5 C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE PER AVERE, NEL FEBBRAIO 2010, INDEBITAMENTE CONTATTATO I CALCIATORI HALLULLI LORENZO, HALLULLI HIBRAHIM, FLORIAN LUIGI DANIEL, PEZZI ANTONIO, DI CIOCCIO MARCO, ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO, TUTTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, PROSPETTANDOGLI LA LORO CONVOCAZIONE PER UN PROVINO DA EFFETTUARSI NELLE FILA DELLA SQUADRA DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, IN UN INCONTRO AMICHEVOLE CON I PARI CATEGORIA DELLA SOCIETÀ CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L., SOCIETÀ PROFESSIONISTICA DI SECONDA DIVISIONE, PER LA QUALE MILLANTAVA DI “LAVORARE”; PER AVERE, INOLTRE, ACCONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE I CALCIATORI ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO EFFETTIVAMENTE DISPUTASSERO, CON LA SQUADRA DELL’U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, L’INCONTRO AMICHEVOLE PER IL QUALE ERANO STATI CONTATTATI E CONVOCATI, IL TUTTO IN ASSENZA DEL NECESSARIO NULLA – OSTA DELLA SOCIETÀ DI LEGITTIMA APPARTENENZA; – DEI GIOVANI CALCIATORI ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 24, REG. SETT. TECNICO PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DELL’ART. 31, N.O.I.F., PER AVERE PARTECIPATO, NELLA STAGIONE 2009 – 2010, PUR ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, AD UN INCONTRO AMICHEVOLE NELLA FILA DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, SENZA LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA E, INFINE, DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTARSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONOSTANTE FORMALE INVITO ED ESPRESSO AVVISO SU TALI OBBLIGHI; – DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO COLLABORATORE;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – DEL SIGNOR RATTAZZI NATALINO, COLLABORATORE DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 5 C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE PER AVERE, NEL FEBBRAIO 2010, INDEBITAMENTE CONTATTATO I CALCIATORI HALLULLI LORENZO, HALLULLI HIBRAHIM, FLORIAN LUIGI DANIEL, PEZZI ANTONIO, DI…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA DAL SIG. DI NARDO DOMENICO, MALGRADO NON TESSERATO, NONCHÉ DAL SIG. GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE, NON ABILITATO; DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DELLA RELATIVA QUALIFICA; DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI TESSERATI;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere attuato la sostituzione del giovane Centofanti Mirko con il giovane Ivanauskase Mindaugas al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, a cui non aveva titolo per prendervi parte per età oltre il limite consentito nella categoria di appartenenza; b) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della CEDAS FIAT SULMONA, la distinta della gara di cui sopra, certificando, così, la regolare posizione del giovane Ivanauskase Mindaugas, che non aveva titolo per prendervi parte per le dette ragioni; – del giovane IVANAUSKASE Mindaugas, calciatore tesserato per la Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, essendosi sostituito al giovane CENTOFANTI Mirko al fine di partecipare, con il nome ed il cartellino contraffatto di quest’ultimo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, non disputata ed alla quale non aveva titolo per prendervi parte per le ragioni di cui sopra; – del Sig. MASSIMILIANI Emilio, Presidente della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo concorso ad attuare la sostituzione del giovane CENTOFANTI Mirko con il giovane IVANAUSKASE Mindaugas, al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara in questione, alla quale l’IVANAUSKASE non aveva titolo per prendervi parte per quanto detto sopra; – della Società CEDAS FIAT SULMONA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati; – dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti; – del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto; – del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni; – alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per…