COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 04/05/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 03/05/2009 C
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°150 del 04/05/2009
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 03/05/2009 CALCIO FASANO - NOCERINA
Il Giudice Sportivo,
- Letto il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Calcio Fasano
con il quale si chiede che venga inflitta alla società Nocerina la punizione sportiva della
perdita della gara per avervi fatto partecipare un calciatore ( Cordua Ermanno) al quale la
Commissione Disciplinare Nazionale in esito a deferimento del Procuratore Federale aveva,
con C.U. n° 85 del 30 aprile 2009, inflitto la sanzione della squalifica per la durata di mesi 6;
Rilevato;
- Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 commi 2° e 11° e 35, comma 4 del CGS,
le decisione della CDN devono essere direttamente comunicate alle parti con le modalità di
cui all’art.38, comma 8° del CGS;
- che nel caso in esame la sanzione è stata notificata al Cordua in data odierna ( 04/05/09 )
come risulta dalla nota 687\cdn inviata a questo Giudice a seguito di espressa richiesta;
- che, pertanto, dovendosi il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale
ritenersi conosciuto dal calciatore a partire dalla suindicata data, il medesimo aveva pieno
titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto
P.Q.M.
Delibera:
1) Di respingere il reclamo
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Calcio Fasano - Nocerina 1-1
3) Di addebitare sul conto della società Calcio Fasano la tassa di reclamo.