LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
Soc. GENOA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Soc. NAPOLI
Soc. PALERMO
Soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Genoa-Fiorentina sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere due
petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Milan sostenitori della Soc. Internazionale facevano esplodere
due petardi e accendevano alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Milan sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere un
petardo e accendevano alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore, lanciandone uno sul
terreno di giuoco;
nel corso della gara Napoli-Bologna sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni bengala nel
proprio settore;
nel corso della gara Reggina-Palermo sostenitori della Soc. Palermo facevano esplodere un
petardo e accendevano quattro fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Siena-Udinese sostenitori della Soc. Udinese accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.