COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA REAL TERZIGNO / SANITÀ DEL 3.05.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Real Terzigno in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali
spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale
Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al
Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati
prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, o a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il
C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, con contestuale invio
– sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella
richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della
relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo fax, in data 11.05.2009. La
conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di
quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Real Terzigno.