COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 27/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 27/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
181 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN MICHELESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.ABENI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 13.5.2009
gara COLOMBARO – SAN MICHELESE del 10.5.2009
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato oltre i termini previsti dall’art.
46, comma 4 del C.G.S.(I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si
intende impugnare). La Commissione conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C. SAN MICHELESE
e dispone per l’addebito della tassa, non versata.