COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 05/06/2009 Decisione della Commiss

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 05/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DE FEO TEAM – GARA CONTRADA / DE FEO TEAM DEL 7.03.2009 – 3^ CAT.

DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La C.D.T, letto il reclamo, audito l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la fondatezza del reclamo

medesimo. La società De Feo Team, invero, si è opposta alla decisione del G.S.T. presso la Delegazione

Provinciale di Avellino, che aveva disposto la ripetizione della gara, ritenendo che non sussistessero gli

estremi per la sospensione della gara medesima. Viceversa, dal supplemento di referto, fonte unica e

privilegiata, nonché dalle dichiarazioni dell’arbitro medesimo, in sede di audizione presso questa C.D.T., si

evince chiaramente che non sussistevano più i presupposti per continuare la gara. D’altronde, quanto agli

elementi di fatto a supporto della sua decisione di sospensione della gara, non può sottovalutarsi la

circostanza che il direttore di gara è stato più volte spintonato ed ingiuriato dai tesserati della società

Contrada e che, inoltre, anche quando egli era negli spogliatoi, i calciatori della società Contrada hanno

tentato di sfondare la porta. Non può sottacersi, al riguardo, l’assenza della Forza Pubblica. La

responsabilità della negativa vicenda, di conseguenza, non può che essere individuata esclusivamente nella

società Contrada. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo, di annullare la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, infliggendo

alla società Contrada la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla

dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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