COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2 DEF
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 18/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2 DEFERIMENTO SOCIETA’ A.C RUGGIERO DI LAURIA ASD E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. VISCIDO NICOLA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMA I DEL REGOLAMENTO LND COME INTEGRATO DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 2.A/4/f DEL C.U. N.1 DELL’01/07/2008 DELLA LND (prot.72/08-09 registro C.D.T.).
Con comunicazione inviata in data 05/05/2009 prot. n.685pf08-09/NM/REG il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale di Basilicata il Sig. Viscido Nicola, Presidente della Società A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 del C.G.S. in relazione all’art.32 del regolamento della LND così come integrato dalle disposizioni di cui al punto 2.A/4/f del C.U. n. 1 del 01/07/2008 della LND e la Società A.C. A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma I del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella parte motiva, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato Regionale o Provinciale “Juniores - Under 18” 2008/2009 organizzato dal competente Comitato.
Notificato rituale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, nei modi, forme e termini di cui al C.G.S., nella seduta del 12/06/2009 la società A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD non era presente, senza addurre nessun legittimo impedimento nè provvedeva ad inviare nei termini di rito memorie difensive. Inoltre, era presente alla suddetta seduta, in rappresentanza della Procura Federale, il Sost. Proc. Federale Avv. Nicola Monaco.
Ascoltata la relazione in merito ai fatti contestati e, terminata la discussione, il rappresentante della Procura Federale, ritenuti provati gli addebiti contestati alle parti, formulava le seguenti richieste:
· per la società A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD € 5000,00 di ammenda;
· per il presidente della società A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD, Sig. Viscido Nicola, la inibizione di mesi 3 (tre).
Considerato che il C.U. n.1 del 01/07/2008 di cui al punto 2. A/2 Lett.g della LND, nel dettare le norme di carattere generale relative ai campionati regionali, informava le società partecipanti al campionato di Eccellenza l’obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato Juniores- Under 18” e, che l’inosservanza di detto obbligo, comporta una sanzione pecuniaria € 5000,00.
Preso atto che dalla documentazione in atti la società A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD non si è iscritta a nessuno dei suindicati campionati, violando pertanto le disposizioni di cui al C.U. n.1 del 01/07/2008 della LND e più in generale alle previsioni di cui all’art. 1 C.G.S. e 32 comma I del regolamento della LND e, che di tale inadempienza ne rispondono direttamente i presidenti in qualità di legali rappresentanti delle società e le stesse società ex art. 4 comma I C.G.S per le violazioni ascritte al proprio presidente.
P.Q.M.
in accoglimento del proposto deferimento:
infligge alla società A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD l’ammenda di €.5000,00 (cinquemila) e l’inibizione di mesi 3 (TRE) per il presidente della società A.C. RUGGIERO DI LAURIA ASD, Sig. Viscido Nicola.