COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUGGI AVVERSO&nbs
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE PRINCIPIA ANTONIO, NONCHE' L'AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. FIUGGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 19/2/09
( Gara: Fiuggi – Colfelice del 15/2/09 - Campionato I° CAT.)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, coma da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La reclamante ha escluso che il giocatore Principia abbia potuto colpire l'Arbitro con un calcio, dal momento che il giocatore si trovava distante ed era stato bloccato dai Dirigenti, proprio per evitare ogni sua intemperanza; la ricorrente ha inoltre precisato che, al termine della gara, l'unica persona presente dinanzi agli spogliatoi era l'incaricato della Croce Verde. Per tali motivi, si è quindi invocata la revoca delle sanzioni.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine dell'incontro, i giocatori De Oliveira, Collepardo, Principia, Celani e Bianchi si erano avvicinati con aria minacciosa, chiedendo spiegazioni sul suo operato, sicché per evitare ogni contatto, egli era arretrato di alcuni metri; a quel punto erano intervenuti i dirigenti del Fiuggi per trattenere i giocatori. Tale situazione si era protratta per alcuni minuti; quando finalmente aveva potuto incamminarsi verso gli spogliatoi, aveva notato, a distanza, il giocatore Principia, che già si era tolto la maglia, il quale continuava nel suo comportamento esagitato; detto giocatore non appena egli era giunto alla sua altezza, aveva “scalciato verso di lui”, colpendolo al ginocchio sinistro e procurandogli un lieve dolore, ma senza alcuna conseguenza fisica. L'Arbitro ha infine precisato, che al termine della gara, aveva notato la presenza di tre o quattro persone nello spazio compreso tra il recinto di gara e gli spogliatoi; persone non iscritte nella lista, una delle quali, di corporatura robusta e che indossava un montone beige, aveva ironizzato sul suo operato, rivolgendogli espressioni, che non avevano tuttavia contenuto offensivo o ingiurioso; l'Arbitro ha inoltre precisato che nessuna di dette persone aveva segni identificativi della Croce Verde.
Così ricostruita la dinamica dei fatti, le sanzioni da infliggere dovranno quindi essere rapportate alle effettive responsabilità di ciascun deferito e pertanto, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Direttore di gara – ed in particolare del fatto che il giocatore Principia, trattenuto dai propri Dirigenti, aveva “scalciato” verso l'Arbitro attingendolo ad un ginocchio, ma senza causargli alcuna conseguenza fisica, e che la persona non autorizzata presente dinanzi allo spogliatoio, gli aveva rivolto soltanto espressioni ironiche, ma non offensive – questa Commissione ritiene di rivisitare parzialmente le sanzioni, come da dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PRINCIPIA ANTONIO dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2010, e l'ammenda a carico della Soc. Fiuggi da € 200,00 a € 100,00.
La tassa di reclamo va restituita.