COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SCOCOZ
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE SCOCOZZA COSIMO, DEI DIRIGENTI ONORATI ALFREDO E CAPASSO FRANCESCO E DELLA SOCIETA’ ALESSANDRINO
La Procura Federale con atto del 27.2.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore SCOCOZZA COSIMO per violazione dell’art.1 comma 1 e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, i Dirigenti ONORATI ALBERTO e CAPASSO FRANCESCO per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società ALESSANDRINO ai sensi dell’ 4 comma 2 CGS.
A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società ALESSANDRINO CALCIO richiedeva il tesseramento del calciatore SCOCOZZA COSIMO , che però risultava ancora vincolato con la Società QUARTICCIOLO.
Il giorno 14.11.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 3 gare del Campionato Giovanissimi Prov. Roma :
ALESSANDRINO – VIRTUS GAVIGNANO del 11.10.2008
VIS ARTENA – ALESSANDRINO del 18.10.2008
NUOVA TOR TRE TESTE – ALESSANDRINO del 2.11.2008
Mentre, è stato inserito in lista, senza essere impiegato, nelle seguenti gare del Campionato Giovanissimi Provinciali Roma:
CASILINA – ALESSANDRINO del 5.10.2008
ALESSANDRINO – SEGNI del 28.10.2008
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.
Erano presenti alla riunione i Sigg.ri ONORATI e CAPASSO che protestavano la loro assoluta buona fede, in quanto il calciatore stesso gli aveva assicurato di essere svincolato.
Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle deduzioni a difesa, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore SCOCOZZA COSIMO la squalifica per 6 gare, per i Dirigenti ONORATI ALBERTO e CAPASSO FRANCESCO 3 mesi di inibizione e per la Società ALESSANDRINO n. 3 punti di penalizzazione ed € 750,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.
La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società ALESSANDRINO n. 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Giovanissimi Provinciali Roma e l’ammenda di € 300,00 ai Sigg.ri ONORATI ALBERTO e CAPASSO FRANCESCO l’inibizione per giorni 15 e al calciatore SCOCOZZA COSIMO la squalifica per 2 gare.
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