COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 24/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRA
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 189 del 24/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO PANICHI.
ORDINANZA
- “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 6 aprile 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del sig. Francesco Panichi, arbitro effettivo della Sezione di Pesaro, per non essersi presentato, senza giustificazione, innanzi l’Organo di giustizia sportiva che lo aveva ritualmente convocato, con relativa violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva;
- rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:
§ pena base mesi due di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni quaranta;
- considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
- visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
- visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
- considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,
P.Q.M.
la Commissione dispone l’applicazione all’arbitro Francesco Panichi della sanzione di giorni quaranta di inibizione.”
Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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