COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 77 del 18 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 20/4/2009 (prot. n.6531/391 pf 08-

09/GR/mg) nei confronti della :

- A.S. AUDACE CERIGNOLA;

PER RISPONDERE

“oggettivamente del comportamento gravemente lesivo ed ingiurioso posto in essere ripetutamente da un

sostenitore della propria squadra, nei confronti della terna Arbitrale dell'Accompagnatore Ufficiale della

squadra ospite ed anche violento verso l'Osservatore Arbitrale, durante il secondo tempo della gara del

Campionato di Promozione Puglia, Audace Cerignola Fortis Trani, disputata sul campo sportivo di

Cerignola, il 7/9/2008, in violazione dell'art.4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva”.

FATTO

Con nota del 18/11/2008, il Presidente del Comitato Reg.le Puglia LND – FIGC, trasmetteva alla Procura

Federale l'esposto, datato 8/9/2008, dell'Osservatore Arbitrale Angelo Perilli della Sez. AIA di Foggia, con

cui il suddetto sig. Perilli riferiva di essersi portato allo stadio “Moterisi” di Cerignola per osservare dalla

tribuna la Terna Arbitrale, impegnata nella gara del Campionato di Promozione Puglia, Audace Cerignola

– Fortis Trani e di essere stato fatto oggetto di insulti e di un tentativo di violenza fisica, (fortunatamente

non andato a segno), da parte di un sostenitore della squadra locale.

Esperite e concluse dal collaboratore della Procura Federale, le relative indagini, con nota succitata del

20/4/2009 la Procura Federale, deferiva a questa Commissione la soc. A.S. Audace Cerignola, per

rispondere della violazione e dell'addebito mossole, innanzi richiamati.

Verificata la regolarità della contestazione di rito, con racc. a.r. del 25/5/2009, la Commissione

Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del

15/6/09 alla quale comparivano:

- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale della FIGC;

- ed il sig. Dinisi Giuseppe, presidente dell'A.S. Audace Cerignola.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l'avv. Monaco il quale, per la

Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dell'A.S.Audace Cerignola per l'effetto infliggerle

la sanzione dell'ammenda di € 200,00.

Prendeva quindi la parola il rappresentante dell'A.S.Audace Cerignola il quale, dopo ampia discussione

concludeva chiedendo l'assoluzione da ogni addebito della società da lui rappresentata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita agli atti del processo, va affermata la responsabilità oggettiva della

società deferita (ai sensi dell'art.4 comma 3 C.G.S.), non potendosi revocare in dubbio che i fatti, così

come puntualmente riferiti dall'Osservatore Arbitrale sig. Perilli, siano accaduti.

Ne deriva che non potendosi attribuire valore di “esimente” a quanto -ancorchè con precisione e

puntualità -, evidenziato dal rappresentante dell'A.S. Audace Cerignola (con particolare riguardo alla

predispozione di una considerevole presenza di forza pubblica, che tuttavia non ha impedito all'isolato

sostenitore locale di porre in essere le contestate intemperanze nei confronti dell'osservatore arbitrale);

può accedersi all'applicazione delle attenuanti e quindi pervenire alla sanzione di cui al dispositivo che

segue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara l'A.S. Audace Cerignola oggettivamente

responsabile del comportamento del sostenitore della propria squadra e le infligge la sanzione

dell'ammenda di € 100,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it