COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 79 – Reclamo G.S.D. Arsenalspezia 1913 avverso la squalific

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 75 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 79 - Reclamo G.S.D. Arsenalspezia 1913 avverso la squalifica del calciatore Dauscio Nicola fino al 30 Giugno 2009. Gara Arsenalspezia - Bolanese del 5 Aprile 2009 Campionato Seconda Categoria.

C.U. n. 48 del 9 Aprile 2009 D.P. della Spezia.

Il reclamo spedito a mezzo lettera raccomandata al vecchio indirizzo del Comitato Regionale Liguria, è inammissibile per tardività, non essendo stati rispettati, nell’invio, i termini regolamentari dei sette giorni previsti dall’art. 46 punto 4 C.G.S.

Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue l’incameramento della tassa addebita in conto (art. 33 punto 13 C.G.S.).

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