COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

227 stagione sportiva 2008/09.  reclamo della s.s.d Sangiustinese avverso dec. Del G.S. T Regionale Squalifica Vannelli Simone per 3 gare (C.U 57 del 30.04.2009 ).

Con missiva del 07.05.2009,  la societa’ Sangiustinese,  ritenendo eccessiva la sanzione comminata in primo grado al proprio tesserato sig. Vannelli Simone,  ne chiede una revisione ed una conseguente riduzione, fornendo al collegio una propria versione dei fatti.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto dal legale rappresentante della societa’.

Ancora una volta e’ necessario ribadire come l’atto- reclamo e’ una manifestazione di volonta’ che deve essere esplicita e sostanziale onde poter accertarne la provenienza. 

Nel caso di specie,  il reclamo,  redatto su carta non intestata della sociata’,  senza nessun riferimento alla stessa ( ad esempio un timbro sociale ),  risulta non adeguatamente firmato.

Per essere piu’ precisi si evidenzia come la missiva,  redatta in nome e per conto “ della S.S.D Sangiustinese,  in persona del suo Presidente Pro-tempore “ non viene poi dallo stesso sottoscritta atteso che al termine si trova una …sigla che niente a che fare con la firma del presidente della societa’ cosi’ come depositata all’atto della richiesta di iscrizione al campionato della societa’ interessata.

P.Q.M.

La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo per difetto di sottoscrizione ordinando nel contempo l’incameramento della tassa dovuta

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it