COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
227 stagione sportiva 2008/09. reclamo della s.s.d Sangiustinese avverso dec. Del G.S. T Regionale Squalifica Vannelli Simone per 3 gare (C.U 57 del 30.04.2009 ).
Con missiva del 07.05.2009, la societa’ Sangiustinese, ritenendo eccessiva la sanzione comminata in primo grado al proprio tesserato sig. Vannelli Simone, ne chiede una revisione ed una conseguente riduzione, fornendo al collegio una propria versione dei fatti.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto dal legale rappresentante della societa’.
Ancora una volta e’ necessario ribadire come l’atto- reclamo e’ una manifestazione di volonta’ che deve essere esplicita e sostanziale onde poter accertarne la provenienza.
Nel caso di specie, il reclamo, redatto su carta non intestata della sociata’, senza nessun riferimento alla stessa ( ad esempio un timbro sociale ), risulta non adeguatamente firmato.
Per essere piu’ precisi si evidenzia come la missiva, redatta in nome e per conto “ della S.S.D Sangiustinese, in persona del suo Presidente Pro-tempore “ non viene poi dallo stesso sottoscritta atteso che al termine si trova una …sigla che niente a che fare con la firma del presidente della societa’ cosi’ come depositata all’atto della richiesta di iscrizione al campionato della societa’ interessata.
P.Q.M.
La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo per difetto di sottoscrizione ordinando nel contempo l’incameramento della tassa dovuta