COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
234 stagione sportiova 2008/09 Reclamo della U.S.D. PIANDISCO’ avverso la decisione del
G.S. che ha squalificato per cinque gare il calciatore Marrucci Alessandro. C.U. n. 58 del
07/05/2009.
Sul finire del primo tempo della gara “ Piandiscò – Soci” valevole per i play-off del campionato di
promozione, gir. B, il calciatore in epigrafe colpiva al volto con uno schiaffo un giocatore
avversario,facendolo cadere a terra e procurandogli una lieve perdita di sangue dal labbro.
Per tale motivo veniva espulso dal terreno di gioco. Successivamente il sig. Marrucci veniva
sanzionato dal G.S. con una squalifica per cinque gare.
Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Piandiscò che, con sintetico atto
difensivo, chiede una riduzione della sanzione in quanto, pur ammettendo il fatto contestato al
proprio tesserato, sostiene che il gesto compiuto dal giocatore era privo di violenza tanto è vero
che il giocatore colpito ha regolarmente portato a conclusione la gara.
L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già descritto nel rapporto gara,
sottolineando che il gesto contestato al sig. Marrucci è stato volontario e violento.
Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provato il fatto contestato al calciatore in
questione. Infatti l’arbitro conferma in entrambi i rapporti gara che si è trattato di un gesto violento,
volontario e con conseguenze fisiche. A tal fine appare poco credibile quanto sostenuto dalla
reclamante che il colpo a mano aperta sia stato dato al solo fine di proteggersi ed allontanare il
giocatore avversario. Il fatto poi che il calciatore colpito abbia portato a compimento la gara, non
assume alcun significato particolare, trattandosi di una ferita al labbro che ben si concilia con la
ripresa della gara. Del resto se le conseguenze fisiche fossero state tali da non consentire la
ripresa del gioco, anche il G.S. avrebbe valutato in maniera più severa il comportamento del
giocatore. Ha invece comminato una sanzione che, sottratta la giornata di squalifica per
espulsione, rappresenta quasi il minimo edittale previsto per comportamento violento nei confronti
di un avversario.
P.Q.M.
Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa
tassa.