COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

233 stagione sportiva 2008/09 Gara Livorno 9 – Salviano (4-5) del 3/5/09.

Campionato di III categoria. In C.U. n.44 Del Prov. Livorno.

Reclama in proprio il calciatore Zini Luca (Livorno 9) avverso la squalifica per sei gare “per aver colpito con una gomitata un calciatore avversario al labbro e procurandogli una ferita con fuoriuscita di sangue; alla notifica dell’espulsione rispondeva alle offese del pubblico offendendo e minacciando; lasciava il terreno di gioco solo grazie all’intervento di un dirigente.

Il reclamante ammette la responsabilità in ordine al fatto violento, negando tuttavia ogni altro addebito.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti con estrema chiarezza.

La C.D. respinge il reclamo.

I fatti contestati evidenziano la responsabilità dello Zini sia per quanto concerne l’atto violento che per le offese e minacce rivolte al pubblico.

L’atto violento posto in essere dal tesserato denota caratteri di particolare gravità, quindi la sanzione appare equilibrata anche in punto di quantum.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo incamerando la relativa tassa.

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