COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PR

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

231 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico:

- del tesserato Bistarelli Cherubini Ezio perché nella sua qualità di Presidente della Società

G. S. Terontola A.S.D. ha posto in essere comportamenti in violazione dell’art. 1, comma 1

del C.G.S.;-

- della medesima Società per la respons abilità diretta prevista dall’art. 4, comma 1 in

conseguenza delle violazioni commesse dal suo Presidente.

Il provvedimento indicato in epigrafe è stato assunto dalla Procura Federale in seguito alla

segnalazione pervenuta dal Settore Giovanile e Scolasti co in data 13 maggio 2008, relativamente

alla organizzazione del Torneo Nazionale “Trasimeno Cup” riservato alle categorie Giovanissimi ed

Allievi.

Il Settore Giovanile e Scolastico rileva che la Società Terontola, dopo aver ottenuto la prescritta

autorizzazione, risultando il regolamento conforme alla normativa vigente, ha consentito la

partecipazione non solo di calciatori delle categorie Giovanissimi ed Allievi ma anche della

categoria Esordienti non prevista dal regolamento medesimo.

Sempre secondo la segnalazione hanno altresì partecipato al Torneo Società inesistenti composte

da tesserati appartenenti a diverse Società di altre Regioni.

La Procura Federale ha preliminarmente rilevato che dall’esame della documentazione allegata

alla segnalazione del Settore, non risulta alcuna prova avente carattere di certezza che al Torneo

abbiano effettivamente partecipato Società della categoria Esordienti per cui, sotto tale aspetto,

nulla può essere addebitato alla Società oggi incolpata unitamente al suo Presi dente.

Afferma inoltre l’Ufficio che invece sono state presenti squadre formate da calciatori appartenenti a

società non identificate o tesserati presso altre società o addirittura appartenenti a società non

affiliate alla F.I.G.C..

Da qui il deferimento.

Alla odierna riunione avanti al Collegio, di cui è stata data notizia alle parti interessate a mezzo

lettera raccomandata, si è presentato esclusivamente l’Avvocato Massimo Stefanini, Sostituto, per

la Procura Federale.

Il rappresentante della Procura Federale, invitato ad esporre la propria tesi accusatoria, ha chiesto

la conferma del deferimento stante le prove emergenti dalle liste di gara allegate alla segnalazione

dalle quali emerge, in maniera inequivocabile, l’appartenenza di calciatori che, disp utanti la gara

per una società, recano la indicazione di società completamente diversa da questa ed ubicate in

altre località rispetto alle predette.

Deposita infine documentazione telematica comprovante l’inesistenza della Società indicata come

Mass. Avellino” pur risultando detto nominativo su alcune distinte di gara.

Terminata la requisitoria di rito, chiede applicarsi le seguenti sanzioni :

-Al Presidente della Società G.S.Terontola, sig. Bistarelli Cherubini Ezio, la inibizione per mesi

otto.

-Alla Società G.S. Terontola, per la responsabilità diretta, conseguente alla violazione compiuta dal

suo Presidente, l’ammenda di € 3.000,00.

La Commissione Disciplinare, riunita in Camera di consiglio, passa a decisione.

Il Collegio, in via preliminare, rileva che gli elementi posti a base del deferimento non sono del tutto

esaustivi in ordine alla vicenda posta alla sua attenzione la quale appare di portata ben più ampia

e complessa rispetto a quanto evidenziato, oltre a non recare carattere di certezza rispe tto alla

provenienza della documentazione in atti.

Il prefato si fonda su una nota che, scritta a mano, viene allegata alla locandina, trasmessa alla

Procura Federale dal Settore, sulla quale, a fianco di alcune delle squadre indicate, risultano le

seguenti diciture : ”regolare” oppure “non esiste”,”vedi fax,” “rappresentativa”, indicazioni che non

hanno alcun significato, prive come sono di qualsiasi prova che possa indicare la loro reale

esistenza ed i relativi C.R. di appartenenza.

Si osserva inoltre che il termine “rappresentativa” è usato in ben altro senso di quello derivante

dalla normativa in vigore come viene indicato dall’art. 32 del Regolamento del Settore per l’Attività

giovanile e Scolastica e dal Regolamento della L.N.D. all’art. 29.

Tale principio è ulteriormente ribadito dal Regolamento che il Settore fa pervenire alle Società

organizzatrici del Torneo (punto 5 - pag. 85/86).

Di maggior concretezza appare invece il deferimento nel suo riferirsi alla partecipazione al torneo

dei calciatori.

In alcune distinte di gara, accanto al nome del giocatore, appaiono nomi che dovrebbero

rappresentare Società affiliate alla F.G.I.C. delle quali tuttavia nulla viene indicato al fine

dell’effettivo accertamento, come ad esempio, il Comitato di apparte nenza e, soprattutto, se a suo

tempo è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 30 comma 3 del Regolamento

della L.N.D..

I Regolamenti delle categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, inoltre, regolarmente sottoposti

all’approvazione del Settore, indicano espressamente, all’art. 3, che è consentito il ricorso al

prestito nel numero massimo di tre calciatori per squadra.

Da un esame dei documenti in atti appare invece evidente, ictu oculi, non solo che tale limitazione

non è stata rispettata, ma che non è indicato né quali siano le squadre coinvolte, né il numero di

calciatori utilizzati a tale titolo, elementi necessari ad appurare se la violazione sia stata

effettivamente commessa e chi sono realmente i soggetti coinvolti, il tutto all o scopo di

determinare l’entità delle sanzioni eventualmente da comminare in proporzione a quanto

effettivamente commesso.

Risultano inoltre allegate alla documentazione inoltrata al Collegio, alcune distinte di gara che

corrispondono solo in parte ai nominativi delle Società che vengono indicate quali partecipanti al

Torneo (art. 6 sia del regolamento allievi che di quello dei giovanissimi).

Infatti, dal Regolamento risulta che le squadre iscritte alla categoria allievi sono : G.S. Terontola;

A.C. Arezzo; Sansovino; Sanfatucchio; Pescara; Sangiovannese; Bastia; Foligno, (le prime cinque

di queste partecipanti anche al Torneo Giovanissimi) mentre le distinte di gara si riferiscono anche

ad altre Società non meglio identificate.

Né si comprende se coloro che vengono indicati come dirigenti accompagnatori siano in effetti

dirigenti, tesserati o meno.

Il dubbio sorge allorché su due distinte appare, in corrispondenza del nome dell’accompagnatore

ufficiale, la dicitura ”un signore di Terontola”.

A questo proposito si deve rilevare inoltre che uno di detti nominativi (Alunni Massimo) appare su

due distinte come dirigente accompagnatore una volta della “Mass. Avellino” un altra come

allenatore del G.S. Terontola.

Una rapida visura dei tabulati federali ha permesso di rilevare che detto nominativo risulta per la

corrente stagione tesserato quale allenatore per il Passignano Calcio e che egli è stato si

allenatore del Terontola, ma nella lontana stagione sportiva 1994/1995.

Detto soggetto non risulta inoltre inserito nella lista dei dirigenti del Terontola.

Il Collegio ritiene pertanto che, al fine di effettuare un esame esaustivo degli accadimenti, si

sarebbe dovuta esaminare una documentazione ben più ampia comprendente ad esempio le

autorizzazioni a partecipare al torneo, il numero effettivo dei calciatori utilizzati in prestito nonché

gli atti gara, salvo se altro, emergente dall’indagine.

Il Collegio ritiene comunque di dover accogliere le richiesta della Procura Federale con esclusivo

e specifico riferimento a quanto appurato con certezza mentre, per gli i fatti ancora da chiarire

ritiene di dovere rinviare gli atti alla Procura Federale per un ulteriore esame della vicenda.

P.Q.M.

La C.D.T.T delibera di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

- Inibizione per mesi otto al tesserato sig. Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente del G.S.

Terontola Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione ai fatti ascritti.

- Ammenda di €. 3.000,00 al G.S. Terontola Calcio per responsabilitàà diretta ex art. 1 comma

4 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni commesse dal suo Presidente.

Il Collegio infine, tenuto conto della modifica apportata all’art. 32. comma 11 del C.G.S. dal C.U. n.

147 del 28/05/2009, entrato in vigore ai sensi dell’art. 13 d elle N.O.I.F., delibera di rinviare gli atti

alla Procura Federale per un ulteriore esame della vicenda

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