COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PR
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
231 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico:
- del tesserato Bistarelli Cherubini Ezio perché nella sua qualità di Presidente della Società
G. S. Terontola A.S.D. ha posto in essere comportamenti in violazione dell’art. 1, comma 1
del C.G.S.;-
- della medesima Società per la respons abilità diretta prevista dall’art. 4, comma 1 in
conseguenza delle violazioni commesse dal suo Presidente.
Il provvedimento indicato in epigrafe è stato assunto dalla Procura Federale in seguito alla
segnalazione pervenuta dal Settore Giovanile e Scolasti co in data 13 maggio 2008, relativamente
alla organizzazione del Torneo Nazionale “Trasimeno Cup” riservato alle categorie Giovanissimi ed
Allievi.
Il Settore Giovanile e Scolastico rileva che la Società Terontola, dopo aver ottenuto la prescritta
autorizzazione, risultando il regolamento conforme alla normativa vigente, ha consentito la
partecipazione non solo di calciatori delle categorie Giovanissimi ed Allievi ma anche della
categoria Esordienti non prevista dal regolamento medesimo.
Sempre secondo la segnalazione hanno altresì partecipato al Torneo Società inesistenti composte
da tesserati appartenenti a diverse Società di altre Regioni.
La Procura Federale ha preliminarmente rilevato che dall’esame della documentazione allegata
alla segnalazione del Settore, non risulta alcuna prova avente carattere di certezza che al Torneo
abbiano effettivamente partecipato Società della categoria Esordienti per cui, sotto tale aspetto,
nulla può essere addebitato alla Società oggi incolpata unitamente al suo Presi dente.
Afferma inoltre l’Ufficio che invece sono state presenti squadre formate da calciatori appartenenti a
società non identificate o tesserati presso altre società o addirittura appartenenti a società non
affiliate alla F.I.G.C..
Da qui il deferimento.
Alla odierna riunione avanti al Collegio, di cui è stata data notizia alle parti interessate a mezzo
lettera raccomandata, si è presentato esclusivamente l’Avvocato Massimo Stefanini, Sostituto, per
la Procura Federale.
Il rappresentante della Procura Federale, invitato ad esporre la propria tesi accusatoria, ha chiesto
la conferma del deferimento stante le prove emergenti dalle liste di gara allegate alla segnalazione
dalle quali emerge, in maniera inequivocabile, l’appartenenza di calciatori che, disp utanti la gara
per una società, recano la indicazione di società completamente diversa da questa ed ubicate in
altre località rispetto alle predette.
Deposita infine documentazione telematica comprovante l’inesistenza della Società indicata come
“Mass. Avellino” pur risultando detto nominativo su alcune distinte di gara.
Terminata la requisitoria di rito, chiede applicarsi le seguenti sanzioni :
-Al Presidente della Società G.S.Terontola, sig. Bistarelli Cherubini Ezio, la inibizione per mesi
otto.
-Alla Società G.S. Terontola, per la responsabilità diretta, conseguente alla violazione compiuta dal
suo Presidente, l’ammenda di € 3.000,00.
La Commissione Disciplinare, riunita in Camera di consiglio, passa a decisione.
Il Collegio, in via preliminare, rileva che gli elementi posti a base del deferimento non sono del tutto
esaustivi in ordine alla vicenda posta alla sua attenzione la quale appare di portata ben più ampia
e complessa rispetto a quanto evidenziato, oltre a non recare carattere di certezza rispe tto alla
provenienza della documentazione in atti.
Il prefato si fonda su una nota che, scritta a mano, viene allegata alla locandina, trasmessa alla
Procura Federale dal Settore, sulla quale, a fianco di alcune delle squadre indicate, risultano le
seguenti diciture : ”regolare” oppure “non esiste”,”vedi fax,” “rappresentativa”, indicazioni che non
hanno alcun significato, prive come sono di qualsiasi prova che possa indicare la loro reale
esistenza ed i relativi C.R. di appartenenza.
Si osserva inoltre che il termine “rappresentativa” è usato in ben altro senso di quello derivante
dalla normativa in vigore come viene indicato dall’art. 32 del Regolamento del Settore per l’Attività
giovanile e Scolastica e dal Regolamento della L.N.D. all’art. 29.
Tale principio è ulteriormente ribadito dal Regolamento che il Settore fa pervenire alle Società
organizzatrici del Torneo (punto 5 - pag. 85/86).
Di maggior concretezza appare invece il deferimento nel suo riferirsi alla partecipazione al torneo
dei calciatori.
In alcune distinte di gara, accanto al nome del giocatore, appaiono nomi che dovrebbero
rappresentare Società affiliate alla F.G.I.C. delle quali tuttavia nulla viene indicato al fine
dell’effettivo accertamento, come ad esempio, il Comitato di apparte nenza e, soprattutto, se a suo
tempo è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 30 comma 3 del Regolamento
della L.N.D..
I Regolamenti delle categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, inoltre, regolarmente sottoposti
all’approvazione del Settore, indicano espressamente, all’art. 3, che è consentito il ricorso al
prestito nel numero massimo di tre calciatori per squadra.
Da un esame dei documenti in atti appare invece evidente, ictu oculi, non solo che tale limitazione
non è stata rispettata, ma che non è indicato né quali siano le squadre coinvolte, né il numero di
calciatori utilizzati a tale titolo, elementi necessari ad appurare se la violazione sia stata
effettivamente commessa e chi sono realmente i soggetti coinvolti, il tutto all o scopo di
determinare l’entità delle sanzioni eventualmente da comminare in proporzione a quanto
effettivamente commesso.
Risultano inoltre allegate alla documentazione inoltrata al Collegio, alcune distinte di gara che
corrispondono solo in parte ai nominativi delle Società che vengono indicate quali partecipanti al
Torneo (art. 6 sia del regolamento allievi che di quello dei giovanissimi).
Infatti, dal Regolamento risulta che le squadre iscritte alla categoria allievi sono : G.S. Terontola;
A.C. Arezzo; Sansovino; Sanfatucchio; Pescara; Sangiovannese; Bastia; Foligno, (le prime cinque
di queste partecipanti anche al Torneo Giovanissimi) mentre le distinte di gara si riferiscono anche
ad altre Società non meglio identificate.
Né si comprende se coloro che vengono indicati come dirigenti accompagnatori siano in effetti
dirigenti, tesserati o meno.
Il dubbio sorge allorché su due distinte appare, in corrispondenza del nome dell’accompagnatore
ufficiale, la dicitura ”un signore di Terontola”.
A questo proposito si deve rilevare inoltre che uno di detti nominativi (Alunni Massimo) appare su
due distinte come dirigente accompagnatore una volta della “Mass. Avellino” un altra come
allenatore del G.S. Terontola.
Una rapida visura dei tabulati federali ha permesso di rilevare che detto nominativo risulta per la
corrente stagione tesserato quale allenatore per il Passignano Calcio e che egli è stato si
allenatore del Terontola, ma nella lontana stagione sportiva 1994/1995.
Detto soggetto non risulta inoltre inserito nella lista dei dirigenti del Terontola.
Il Collegio ritiene pertanto che, al fine di effettuare un esame esaustivo degli accadimenti, si
sarebbe dovuta esaminare una documentazione ben più ampia comprendente ad esempio le
autorizzazioni a partecipare al torneo, il numero effettivo dei calciatori utilizzati in prestito nonché
gli atti gara, salvo se altro, emergente dall’indagine.
Il Collegio ritiene comunque di dover accogliere le richiesta della Procura Federale con esclusivo
e specifico riferimento a quanto appurato con certezza mentre, per gli i fatti ancora da chiarire
ritiene di dovere rinviare gli atti alla Procura Federale per un ulteriore esame della vicenda.
P.Q.M.
La C.D.T.T delibera di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:
- Inibizione per mesi otto al tesserato sig. Bistarelli Cherubini Ezio, Presidente del G.S.
Terontola Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione ai fatti ascritti.
- Ammenda di €. 3.000,00 al G.S. Terontola Calcio per responsabilitàà diretta ex art. 1 comma
4 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni commesse dal suo Presidente.
Il Collegio infine, tenuto conto della modifica apportata all’art. 32. comma 11 del C.G.S. dal C.U. n.
147 del 28/05/2009, entrato in vigore ai sensi dell’art. 13 d elle N.O.I.F., delibera di rinviare gli atti
alla Procura Federale per un ulteriore esame della vicenda