COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DA PAOLIERI FR

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DA PAOLIERI FRANCESCO DIRIGENTE A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN PROPRIO IN

RIFERIMENTO ALLA GARA – A.C. CITTA’ DI CASTELLO / SPORTING TRESTINA DISPUTATA IL 28.03.2009 A CITTA’ DI

CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO

REGIONALE UMBRIA DATATO 31.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

- PER INIBIZIONE PER FINO AL 31.03.2013.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.05.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente della citata società, adducendo i seguenti motivi :

eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il grave comportamento addebitato al Sig. Francesco Paolieri, Dirigente Accompagnatore della società A.C. Città di

Castello Srl S.S.D., è stato integralmente confermato dal direttore di gara in sede di audizione.

In particolare l’arbitro ha precisato che sia la spinta all’assistente [effettuata dal suddetto Dirigente con entrambe

le mani, facendolo retrocedere di circa un metro] sia lo sputo al medesimo [lanciato dal Paolieri mentre inveiva

con l’Assistente guardandolo in faccia] sono stati sicuramente volontari.

Le descritte condotte del Sig. Paolieri Francesco, unitamente alla reiterate offese e minacce rivolte all’’Arbitro ed

al suo Assistente, così come descritte nel referto di gara, meritano pertanto adeguata sanzione.

La misura dell’inibizione irrogata dal G.S. al 31.03.2013 appare congrua e quindi meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

respinge il reclamo proposto in proprio dal Dirigente della A.C. Città di Castello S.r.l. S.S.D. Sig. Francesco Paolieri,

confermando l’impugnata decisione del G.S.

· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

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