COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

• del Sig. Raffaelele RUARO Presidente - A.C. Sossano

• del Sig. Ivan TOMMASINI – Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo

• della Società A.C. Sossano

• della Società A.S.D. Union Olmo Creazzo

La Procura Federale con atto del 20/4/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Sig. Raffaele RUARO (Presidente A.C. Sossano)

Per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S in relazione all’art. 40,comma 1 del Regolamento della

L.N.D., art. 38, comma 1 e art. 61 comma 1 delle NOIF, così come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento

unito alla presente;

Il Sig. Ivan TOMMASINI (Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo)

Per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del C.G.S in relazione all’art. 35,comma 1 e art. 38,comma 1 del

Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38,comma 4 delle NOIF così come descritto nella parte motiva dell’atto di

deferimento unito alla presente;

la Società A.C. SOSSANO

per rispondere della violazione di cui all’art.4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai soggetti che comunque

abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.

la Società A.S.D. UNION OLMO CREAZZO

per rispondere della violazione dell’art. 4,comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al

proprio presidente.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

”Il Vice Procuratore Federale,

Premesso che in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 34 co. 15 dello statuto e 32, co.2 del Codice di Giustizia

Sportiva, lo scrivente è stato delegato alla trattazione dei procedimenti di competenza della Commissione Disciplinare

Territoriale presso il C.R. Veneto che riguardano, di norma questioni che non necessitano di istruttoria;

letta la segnalazione inviata il 28.12.2008 alla Segreteria Nazionale dell'A.I.A.C. dal Presidente Regionale A.I.A.C.

Veneto per violazione delle norme federali da parte dell'allenatore di base GEMO Luca;

rilevato che per la corrente stagione sportiva GEMO Luca ha disputato in qualità di calciatore, il 21.12.2008, nelle file

dell'Union Olmo Creazzo, la gara del Campionato Veneto di 2^ Categoria Union Olmo Creazzo - Real Monteforte, come

da distinta di gara allegata daIl'A.I.A.C. a sostegno della denuncia per doppio tesseramento, nella quale figura al n. 7 del

ruolo calciatori;

presa visione della delibera di codesta Commissione Disciplinare Territoriale che, accogliendo il reclamo proposto

daIl'U.S. Real Monteforte avverso la regolarità della gara con l'Union Olmo Creazzo, ha applicato a carico dell'Union

Olmo Creazzo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, avendo rilevato che il Sig. GEMO Luca ha

disimpegnato le funzioni di allenatore e di giocatore a favore della Società Sossano, in gare del Campionato di 1^

Categoria della stagione 2008 - 2009 e che comunque è risultato iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti del

Settore Tecnico in qualità di "allenatore di base";

vista la distinta della gara del Campionato di 1^ Categoria A.C. Sossano - S.S. Valdalpone del 7.12.2008, allegata

dall'A.I.A.C. a sostegno della denuncia per doppio tesseramento, dove il Sig. GEMO Luca risulta inserito sia come

allenatore che come calciatore, ed in qualità di dirigente addetto all'arbitro figura il Sig. Raffaele RUARO, Presidente

dell'A.C. Sossano;

esaminate altre sei distinte gara dell'A.C. Sossano, relative a gare di Campionato di 1^ Categoria, dove GEMO Luca

compare anche in veste di allenatore, per due delle quali, disputate il 26.10.2008 (Fiamma Vicentina - Sossano) ed il

16.11.2008 (lIIasi - Sossano), figura quale dirigente accompagnatore il Presidente dell'AC. Sossano, Sig. Raffaele

RUARO;

rilevato che dagli atti ufficiali il Sig. GEMO Luca, allenatore di base dal 2005, non risulta essere tesserato come

allenatore per alcuna Società, mentre è tesserato dal 20.12.2008 come giocatore per l'A.S.D. Union Olmo Creazzo;

visto l'art.38, co.1 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C, che recita: "nel corso della medesima stagione sportiva

i tecnici non possono tesserarsi, né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società,

neppure con mansioni diverse";

considerato che il Sig. GEMO Luca, nei cui confronti si procede con separato atto al deferimento presso la competente

Commissione Disciplinare, ha svolto nella stagione sportiva 2008/2009 le funzioni di allenatore, pur non essendo in

regola con il tessera mento annuale presso il Settore Tecnico, e di calciatore presso l'A.C. Sossano;

accertato che il Sig. GEMO Luca" nel corso della stessa stagione sportiva, dalla data del suo tesseramento, 20.12.2008,

in qualità di calciatore, ha disputato 4 gare del Campionato di 2^ Categoria con la prima squadra dell'Union Olmo

Creazzo, rendendosi responsabile della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art.1, comma 1

del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 17, commi 3 e 4, art.35, comma 1 e art.38 comma 1 del

Regolamento del Settore Tecnico nonché art.38, comma 4 delle N.O.I.F.;

ritenuto che nei fatti sopra riportati si configura anche la responsabilità del Presidente nonché Responsabile Legale

dell'A.C. Sossano, Sig. Raffaele RUARO, per il mancato tesseramento del tecnico e per aver consentito all'allenatore

GEMO Luca di esercitare l'attività tecnica in favore della sua Società, nonostante questi fosse sprovvisto del regolare

tessera mento, perché inadempiente dell'obbligo del versamento della quota annuale per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici,

contravvenendo all' art.1 co.1 del C.G.S., in relazione all'art.40, co.1 del Regolamento L.N.D., all'art.38, co.1, e 61 co.1

delle N.O.I.F., conseguentemente facendo rispondere di responsabilità diretta del suo operato l'A.C. Sossano, ai sensi

dell'art.4 co.1 del C.G.S.;

ritenuto altresì che nei fatti di cui sopra si ravvisa la responsabilità del Presidente, nonché Responsabile Legale

dell'A.S.D. Union Olmo Creazzo, Sig. Ivan TOMMASINI, che nonostante fosse a conoscenza della precedente attività di

allenatore-calciatore prestata dal Sig. GEMO in favore dell'A.C. Sossano, ne ha consentito il tesseramento in qualità di

calciatore, a seguito del quale ha potuto disputare con la propria squadra, nella stessa stagione sportiva, 4 gare del

Campionato di 2^ Categoria, integrando con la sua condotta gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza, e

probità sportiva, ai sensi dell'art. 1 , co.1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli art.35, co.1 e 38, co.1 del

Regolamento Settore Tecnico e dall'art. 38, co.4 delle N.O.I.F. e, conseguentemente, facendo rispondere di

responsabilità diretta del suo operato l'AS.D. Union Olmo Creazzo, da lui rappresentata, ai sensi dell'art.4, co.1 del

C.G.S.”.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 12/5/2009 sono risultati presenti :

il Sig. Raffaelele RUARO - Presidente A.C. Sossano

il Sig. Ivan TOMMASINI – Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo

la Società A.C. Sossano, rappresentata dal Sig. Danilo MAGNI

la Società A.S.D. Union Olmo Creazzo, rappresentata dal Sig. Ivan TOMMASINI

il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C.

Le parti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare

le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale :

- a carico del Sig. Raffaele RUARO – Presidente A.C. Sossano : la sanzione della inibizione per 60 giorni;

- a carico del Sig. Ivan TOMMASINI – Presidente A.S.D. Union Olmo Creazzo : la sanzione della inibizione per 80 giorni;

- a carico della Società.A.C. Sossano : la sanzione dell’ammenda di € 900,00;

- a carico della Società ASD Union Olmo Creazzo : la sanzione dell’ammenda di € 400,00 e l’applicazione di un punto di

penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2008/2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo

dispone

l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R.

Veneto.

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