COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

• del Sig. Aldo SEGALA Presidente A.C. Rivoli Veronese

• della Società A.C. RIVOLI

La Procura Federale con atto del 6/4/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Sig. Aldo SEGALA (Presidente Società A.C. Rivoli Veronese)

per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e

probità), in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e del C.U. n. 1 del

Comitato Regionale Veneto, per non aver iscritto una propria formazione al Campionato Juniores Elite, Juniores

Regionale o Juniores Provinciale per la stagione sportiva 2008/2009.

la Società A.C. Rivoli Veronese

per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. della violazione ascritta al proprio

Presidente.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

Il Vice Procuratore Federale,

Premesso che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 34 co.15 dello Statuto e 32, co.2 Codice di Giustizia

Sportiva, lo scrivente è stato delegato alla trattazione dei procedimenti di competenza della Commissione Disciplinare

Territoriale presso il C.R.Veneto che riguardano, di norma, questioni che non necessitano di istruttoria;

Vista la segnalazione del 4.2.2009 del Presidente del Comitato Regionale Veneto, indirizzata alla Procura Federale,

relativa alla mancata iscrizione al Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale LND 2008/2009

di una formazione della Società A.C. Rivoli, partecipante con la prima squadra al Campionato Regionale Veneto di

Promozione;

constatato che in forza delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, riportate sul Comunicato Ufficiale n.1

dell'1.7.2008 del C.R. Veneto "Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al

Campionato Juniores Elite o Juniores Regionale o Juniores Provinciale”;

accertato che l'A.C. Rivoli non ha provveduto per la stagione sportiva 2008/2009 all'iscrizione di una propria squadra al

Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale e che di tale omissione è responsabile il

Presidente, Sig. Aldo SEGALA;

rilevato che nel comportamento del Sig. Aldo SEGALA si ravvisa la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia

Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate

con C.U. n.1 del Comitato Regionale Veneto;

considerato che per la violazione ascrivibile al suo Presidente la Società A.C. Rivoli è chiamata a rispondere, per

responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1. del C.G.S.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 5/5/2009 sono risultati presenti :

il Sig. Aldo SEGALA – Presidente A.C. Rivoli Veronese

la Società A.C. Rivoli rappresentata dallo stesso Sig. Aldo SEGALA

il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.

Le parti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare

le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale :

- a carico del Sig. Aldo SEGALA : la sanzione della inibizione per giorni 20;

- a carico della Società A.C. Rivoli : la sanzione dell’ammenda di € 300,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo

dispone

l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R. Veneto

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