COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

della Società A.C.D. Ponte di Piave e del suo Presidente Sig. Franco VIDOTTO

della Società U.S. Com. Sile Ospedaletto e del suo Presidente Sig. Guido STELLA

della Società U.S. Fulgor Crespino e del suo Presidente Sig. Paolo GUIDORZI

della Società A.C. San Giorgio Sedico e del suo Presidente Sig. Sergio DE CIAN

La Procura Federale con atto del 8/4/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

I Signori : Franco Vidotto (Presidente Ponte di Piave), Guido Stella (Com. Sile Ospedaletto), Paolo Guidorzi

(Fulgor Crespino), Sergio De Cian (San Giorgio Sedico)

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S,. in

relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti , come integrato dalle disposizioni

contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2007 del C.R.Veneto, per non aver iscritto una propria formazione al

Campionato Allievi o Giovanissimi SGS o Juniores LND per la stagione sportiva 2008/2009;

le Società A.C.D. Ponte di Piave, U.S. Com Sile Ospedaletto, U.S. Fulgor Crespino e A.C. San Giorgio Sedico

per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva,delle

violazioni ascritte al proprio Presidente.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

Vista la segnalazione del 27.1. 2009 del Presidente del Comitato Regionale Veneto, relativa alla mancata iscrizione al

Campionato Allievi o Giovanissimi SGS o Juniores LND 2008/2009, di una formazione delle Società U.S. COM SILE

OSPEDALETTO, U.S. FULGOR CRESPINO, A.C.D. PONTE DI PIAVE, A.C. S.GIORGIO, partecipanti con le proprie

prime squadre al Campionato Regionale Veneto di 1^ Categoria in corso;

premesso che lo scrivente, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 34 co.15 dello Statuto e 32 co.2 del Codice di

Giustizia Sportiva, è stato delegato dal Procuratore Federale alla trattazione dei procedimenti di competenza della

Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Veneto che riguardano, di norma, questioni che non necessitano di

istruttoria;

constatato che in forza delle disposizioni emanate dalla L.N.D., riportate sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1/7/2008 del

C.R. Veneto "alle Società di 1^ Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile

Allievi o Giovanissimi....oppure, in alternativa, al Campionato Juniores Elite o Juniores Regionale o Juniores Provinciale.

accertato che le sopraccitate Società non hanno provveduto per la Stagione sportiva 2008/2009 all'iscrizione di una

propria squadra giovanile Allievi o Giovanissimi SGS o Juniores e che di tale omissione sono responsabili i rispettivi

Presidenti, Sigg.ri Guido STELLA, Paolo GUIDORZI, Franco VIDOTTO e Sergio DE ClAN;

rilevato che nel comportamento dei Sigg.ri Guido STELLA, Paolo GUIDORZI, Franco VIDOTTO e Sergio DE ClAN si

ravvisa la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.32, commi 1 e 7 del

Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni manate con C.U. n. 1 del Comitato Regionale Veneto;

considerato che per le violazioni ascrivibili ai rispettivi Presidenti, le Società U.S. COM SILE SPEDALETTO, U.S.

FULGOR CRESPINO, A.C.D. PONTE DI PIAVE, A.C. S.GIORGIO sono chiamate a rispondere, per responsabilità diretta,

ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.”

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna

udienza.

AI dibattimento del 12/5/2009 sono risultati presenti :

il Sig. Guido STELLA rappresentato dal delegato Sig. TUBIANA Giulio che rappresenta pure la Società Com Sile

Ospedaletto;

il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.

Il Sig. Tubiana per l’U.S. Com Sile Ospedaletto e per il Presidente Guido Stella dichiara di avvalersi dell'applicazione

dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il

Rappresentante della Procura Federale :

• a carico della Società U.S. Com. Sile Ospedaletto : la sanzione dell’ammenda di € 750,00;

• a carico del Sig. Guido STELLA (Com Sile Ospedaletto - Presidente) : la sanzione della inibizione per giorni 20.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

Visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo

dispone

l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R. Veneto

In relazione alle altre posizioni, la C.D.T., ritenuta la pacifica sussistenza dei fatti ascritti, tutti documentalmente provati, e,

conseguentemente la responsabilità dei deferiti;

valutate altresì le giustificazioni addotte dalla Società San Giorgio Sedico;

ritiene congrue ed applica le seguenti sanzioni :

• a carico della Società A.C.D. Ponte di Piave : la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;

• a carico della Società U.S. Fulgor Crespino : l’ammenda di € 1.000,00;

• a carico della Società A.C. San Giorgio Sedico : l’ammenda di € 750,00.

• a carico Sig. Franco VIDOTTO (Ponte di Piave - Presidente) : la sanzione della inibizione per giorni 30;

• a carico del Sig. Paolo GUIDORZI (Fulgor Crespino - Presidente) : la sanzione della inibizione per giorni 30;

• a carico del Sig. Sergio DE CIAN (San Giorgio Sedico - Presidente) : la sanzione della inibizione per giorni 20.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it