COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.2. RICORSO A.C.D. R
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.2. RICORSO A.C.D. ROVERE SARTORATOTERMOIDRA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n.
43 del 29/4/2009 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C.D. Rovere SartoratoTermoidra ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 43 del 29/4/2009, con la quale é stata assunta
l’ammenda di € 500,00.- a carico della Società : “perché nel corso della ripresa, in campo avverso, un gruppo di propri
sostenitori – una quindicina di uomini e donne – manifestava con grida un comportamento discriminatorio di natura
etnica, mediante insistite espressioni pesanti e denigratorie, nei confronti di giocatore avversario di colore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Rovere SartoratoTermoidra;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito l’arbitro, il quale ha integralmente confermato tanto il rapporto di gara, quanto il supplemento, peraltro redatti con
chiarezza e precisione;
ritiene questa C.D.T. di dover respingere il ricorso, confermando, per l’effetto, la sanzione comminata dal G.S.
In tale ottica, considera questa C.D.T. che gli epiteti rivolti al calciatore di colore da una piccola parte dei sostenitori della
Società ACD Rovere SartoratoTermoidra, seppur inizialmente sembravano avere una connotazione diversa,
successivamente, specie in occasione degli interventi e dei tocchi di palla del calciatore Bakayoko (Vedelaghese)
venivano ad assumere una veste corale di differente natura, come correttamente definita nel provvedimento del Giudice
Sportivo. In tale prospettiva, appaiono decisive alcune frasi ed appellativi, specificatamente riportati dal direttore di gara,
rivolti dal predetto pubblico al calciatore di cui trattasi.
Gli epiteti rivolti al suddetto calciatore, pur probabilmente espressione di una volontà diretta soltanto a “colpire” il singolo
indipendentemente dalla sua origine etnica, hanno poi, assunto, viceversa, eventualmente anche involontariamente, una
colorazione a sfondo razzista, che non può non essere respinta.
In altri termini, pur volendo prescindere dalle intenzioni e dallo status psicologico soggettivo dei sostenitori della società
reclamante e pur volendo attribuire all’atteggiamento uti singuli considerato valenza diversa da quella razzista, appare
evidente come, ad ogni buon conto, gli episodi di cui trattasi vengano ad assumere, sotto un profilo oggettivo e di rilievo
per l’ordinamento sportivo, tenuto anche conto dell’elemento della coralità, i connotati propri della fattispecie legale tipica
descritta dalla norma di cui all’art. 11, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.C. D. Rovere SartoratoTermoidra;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.