COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 2.1.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
2.1.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Matteo BUSETTO Calciatore tesserato U.S.D. Pellestrina
• del Sig. Tomas BUSETTO Dirigente accompagnatore U.S.D. Pellestrina
• della Società U.S.D. Pellestrina
La Procura Federale con atto del 3/6/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Calciatore Matteo BUSETTO – U.S.D. Pellestrina
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.,anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del
C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato in data 21.09.2008, 28.09.2008 e 12.10.2008 tre gare nelle file della società U.S.D. Pellestrina senza averne
titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva di cui all’atto di deferimento allegato;
Il Dirigente Accompagnatore Tomas BUSETTO – U.S.D. Pellestrina
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del
C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
sottoscritto le distinte delle gare Pellestrina-Vetrego del 21.9.2008, S.Anna Chioggia – Pellestrina del 28.9.2008 e
Altobello Aleardi Barche – Pellestrina del 12.10.2008 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti,
malgrado il calciatore Matteo Busetto non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento
allegato;
la Società U.S.D. Pellestrina
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati
ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1,
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la documentazione relativa alla nota del 13.05.2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto
ha segnalato la partecipazione irregolare del calciatore Matteo BUSETTO da parte della società U.S.D. PELLESTRINA in
occasione delle gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria – Gir.”A" Pellestrina - Vetrego del 21.09.2008
terminata con il risultato di 2 - 1, S. Anna Chioggia - Pellestrina del 28.09.2008 terminata con il risultato di 2·- 3 e Altobello
Aleardi Barche - Pellestrina del 12.10.2008 terminata con il risultato di 1 - 3;
rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Matteo BUSETTO è stato impiegato dalla U.S.D.
PELLESTRINA in posizione irregolare nelle predette gare, perché non tesserato, essendosi lo stesso vincolato
formalmente per tale società solamente in data 02.12.2008;
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Matteo BUSETTO venne inserito nell'elenco in
distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano
firmate, quale dirigente accompagnatore ufficiale dal sig. Tomas BUSETTO;
considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiarava
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società
di appartenenza, giusto le norme vigenti;
accertato che il sig. Matteo BUSETTO ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società U.S.D. PELLESTRINA
ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
ritenuto che l'appartenenza del sig. Matteo BUSETTO alla categoria dei calciatori (matricola 3.881.066) non lo esimeva
dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione
dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1,
comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;
ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e
rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1. comma 1. del C.G.S. anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.,
ascrivibile anche al sig. Tomas BUSETTO, dirigente della società U.S.D. PELLESTRINA, nonché, a titolo di
responsabilità oggettiva, alla società U.S.D. PELLESTRINA. ai sensi dell'art. 4, comma 2. del C.G.S. per l'operato dei
propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5,
C.G.S.”
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 23/6/2009 sono risultati presenti :
- i Sigg.ri Matteo BUSETTO (Calciatore) ed il Sig. Tomas BUSETTO (Dirigente Accompagnatore) dell’U.S.D. Pellestrina
rappresentati dal Sig. Vianello Giovanni (Segretario Pellestrina)
- la Società U.S.D. Pellestrina, rappresentata dal Sig. Domenico Gorin (Vice Presidente
Pellestrina)
- il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto
oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al
patteggiamento, nella misura di seguito specificata :
- a carico del Sig. Matteo BUSETTO calciatore tesserato Pellestrina : una giornata di squalifica da scontarsi nella
stagione 2009/2010;
- a carico del Sig. Tomas BUSETTO dirigente accompagnatore Pellestrina : 40 giorni di inibizione con decorrenza
dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;
- a carico della Società U.S.D. Pellestrina : un punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del
campionato della prima squadra nella stagione sportiva 2009/2010 e
ammenda
di € 250,00;
Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le predette sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo
Dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni :
- a carico del Sig. Matteo BUSETTO calciatore tesserato Pellestrina : una giornata di squalifica da scontarsi nella
stagione 2009/2010;
- a carico del Sig. Tomas BUSETTO dirigente accompagnatore Pellestrina : 40 giorni di inibizione con decorrenza
dalla data di pubblicazione del presente Comunicato;
- a carico della Società U.S.D. Pellestrina : un punto di penalizzazione da applicarsi nella classifica del
campionato della prima squadra nella stagione sportiva 2009/2010 e
ammenda
di € 250,00;