COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 2.1.2. RICORSO A.C. C
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 24 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
2.1.2. RICORSO A.C. COLOGNA VENETA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del
4/6/2009 – Squalifica per cinque giornate giocatore Morin Matteo – Play-off Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Cologna Veneta ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 77 del 4/6/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per cinque giornate a carico del
calciatore Morin Matteo : “per avere stretto con forza la mano all’arbitro causandogli momentaneo dolore e spintonandolo
indietro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.C. Cologna Veneta;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
rilevato che, dallo stesso rapporto arbitrale, consta come il calciatore Morin Matteo abbia esercitato una protesta intensa
e smodata, senza però trascendere nell’aggressione fisica;
ritenuto, pertanto, maggiormente aderente alla situazione in esame la sanzione della squalifica per tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’A.C. Cologna Veneta;
• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Morin Matteo.
La tassa reclamo non é stata versata.