F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009 (274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Presidente della Soc. Paganese Calcio 1926) E DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926 (nota n

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009

(274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Presidente della Soc. Paganese Calcio 1926) E DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926 (nota n. 6877/225pf08-09/AM/ma del 29.4.2009).

Il deferimento Con provvedimento del 29 aprile 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Trapani Raffaele (Presidente della Paganese Calcio 1926) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’ art. 28, comma 1, lettera a), del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché la società Paganese Calcio 1926 per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta. Nessuno degli incolpati ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Trapani Raffaele: giorni 15 di inibizione; - per la Soc. Paganese Calcio 1926: € 2.000,00 di ammenda. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio Indagini (lettere della Paganese del 22.8.08 e del 24.8.08, lettera fax del 15.7.08, dichiarazioni rese alla Procura Federale) si evince chiaramente che, in prossimità della stagione sportiva 2008/2009 del campionato nazionale allievi professionisti, la società Paganese Calcio 1926 trascurava la necessità di far pervenire tempestivamente presso il Settore Giovanile e Scolastico la prevista richiesta di iscrizione al campionato. I calendari, pertanto, in data 22.8.08 venivano ovviamente pubblicati senza la squadra di calcio della Paganese. Solo in quella data la società si preoccupava di svolgere alcune telefonate presso il Settore e inviava, altresì, un fax col quale, in una lettera di pari data, si chiedeva la tardiva iscrizione al Campionato, riconoscendo l’errore commesso, ma se ne allegava anche un’altra, datata 15.7.08 – mai giunta prima al Settore Giovanile - che avrebbe dovuto dimostrare, invece, la tempestività della richiesta di iscrizione. Il 25.8.08 seguiva altro fax della Paganese, sempre a firma del Trapani, inviato al Presidente del Settore Giovanile, in cui si tornava a caldeggiare l’iscrizione della Paganese al campionato. Il Sig. Raffaele Trapani ha poi confermato alla Procura, nell’audizione del 8.10.08, le modalità dell’accaduto, in particolare riconoscendo di essere incorso nell’errore di non avere tempestivamente inoltrato domanda di iscrizione e disconoscendo, invece, l’inoltro della citata lettera fax datata 15.7.08, attribuendone la responsabilità ad un collaboratore. Tale ultima lettera fax, di per sé comunque insufficiente per l’iscrizione al Campionato, presentava anche vistose anomalie nella grafica e nel rapporto di trasmissione, tanto da farne dubitare l’autenticità. Da tale comportamento deriverebbe, secondo la Procura Federale, la violazione dell’ art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 28, comma 1, lettera a) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e del C.U. N°. 1 del 16.7.08 del Settore Giovanile e Scolastico da parte del Sig. Raffaele Trapani (Presidente della Soc. Paganese Calcio 1926), per aver richiesto tardivamente l’iscrizione della propria società al campionato Nazionale Allievi Professionisti 2008/09 e per avere cercato di porre rimedio all’errore in modo maldestro, e per responsabilità diretta, la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., da parte della società Paganese Calcio 1926, per il comportamento tenuto dal suo Presidente. Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso, che effettivamente debba essere risultato provato l’addebito mosso dalla Procura Federale: risulta dalle lettere inoltrate e dalle dichiarazioni rese dal Sig. Raffaele Trapani che la società Paganese, per un disguido, non ha tempestivamente fatto pervenire al Settore Scolastico la richiesta di iscrizione al campionato; solo dopo l’avvenuta pubblicazione dei calendari, infatti, il Sig. Trapani si preoccupava di inviare la tardiva richiesta, disconoscendo invece l’avvenuto invio del fax datato 15.8.09, sempre però a sua firma. Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al Presidente della società Paganese Calcio 1926, Sig. Raffaele Trapani, la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione; alla società Paganese Calcio 1926, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it