F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CDN del 04.06.2009  (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALC

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CDN del 04.06.2009

 (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA (nota n. 6108/540pf08-09/AM/ma del 6.4.2009) Letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 6 aprile 2009 nei confronti del Sig. Stefano Dominicis, amministratore unico della Ternana Calcio S.p.a. per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 15, C.G.S. per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto dalla Società in favore della ASD Leonessa Altamura entro i termini stabiliti dal C.G.S. e nei confronti della Ternana Calcio S.p.a. per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta; letta la memoria difensiva 26 maggio 2009 depositata in giudizio dai soggetti deferiti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di euro 5.000,00 per il Sig. Stefano Dominicis, ammenda di euro 15.000,00 per la Terzana Calcio S.p.a.; ascoltato altresì il legale dei soggetti deferiti il quale ha concluso per il proscioglimento degli stessi o comunque per l’irrogazione di una sanzione ai minimi edittali; rilevato che da un’attenta lettura degli atti è emerso che: - la Ternana Calcio S.p.a. veniva condannata dalla Commissione Vertenze Economiche a corrispondere alla ASD Leonessa Altamura la somma di euro 41.500,00 in adesione a quanto disposto con decisione pubblicata su C.U. N°. 27/D del 29 maggio 2008; - la Lega Pro accantonava immediatamente dette somme dal conto campionato della Ternana Calcio S.p.a.; - la Corte di Giustizia Federale dinanzi alla quale la Ternana Calcio S.p.a. aveva impugnato la pronunzia della C.V.E., confermava la decisione come da dispositivo pubblicato su C.U. N°. 26/C.G.F. del 16 settembre 2008; - la Corte di Giustizia Federale in data 16 settembre 2008 provvedeva a notificare alla Ternana Calcio S.p.a. il dispositivo della propria decisione; - la ASD Leonessa Altamura sollecitava inutilmente il pagamento della somma accantonata; - la Ternana Calcio S.p.a. provvedeva direttamente al pagamento solo in data 10 novembre 2008 e dunque in violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 8, comma 15, C.G.S.; considerato che i soggetti deferiti hanno depositato in giudizio dichiarazione 22 aprile 2009 della Lega Pro attestante che in effetti sin dal 30 maggio 2008 era stato addebitato sul conto campionato della Società l’importo di euro 41.500,00 e che detto importo era stato stornato solo in data 17 novembre 2008, dopo che il 10 novembre 2008 la Ternana aveva provveduto al pagamento diretto delle stesse somme; valutato che il comportamento tenuto dai soggetti deferiti, pur se inadempiente alla luce della vigente normativa, deve essere considerato ispirato da buona fede avendo in effetti la Ternana perduto la disponibilità della somma di euro 41.500,00 sin dal mese di maggio del 2008 (con l’accantonamento di detta somma da parte della Lega Pro), circostanza che aveva fatto ritenere alla Società di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione; ritenuto dunque che nel comportamento tenuto dal Sig. Stefano Dominicis e dalla Ternana Calcio S.p.a. va ravvisata una colpa lieve e che pertanto le sanzioni da irrogarsi vanno determinate conseguentemente P.Q.M. in parziale accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni della ammonizione al Sig. Stefano Dominicis e della ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Terzana Calcio S.p.a.

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