F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009 (254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MONTEMARI (responsabile amministrativo della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009
(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MONTEMARI (responsabile amministrativo della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA (nota n. 6071/316pf08-09/AM/ma del 6.4.2009)
Letti gli atti; Visto il deferimento della Procura Federale in data 6 aprile 2009 nei confronti del Sig. Simone Montemari, responsabile amministrativo della Ternana Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 70 N.O.I.F. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver arbitrariamente e illegittimamente stabilito una limitazione dell’accesso dei possessori di tessere federali all’impianto di gioco in cui si svolgono le gare della propria società, e nei confronti della Ternana calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio dirigente, ai sensi dell’art.4, comma 2, CGS; Ascoltato il Montemari e il legale dei soggetti deferiti il quale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del deferimento, in subordine il proscioglimento dei propri assistiti, in ulteriore subordine l’irrogazione della minima sanzione; Ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei per il Montemari e dell’ammenda di euro 15.000,00 per la Ternana Calcio; Rilevato, preliminarmente, che l’eccezione di improcedibilità del deferimento, stante la qualifica di collaboratore del Montemari desunta dal foglio di censimento della Terzana Calcio, va rigettata a norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, CGS; Accertato che non appare contestato che la Ternana calcio con nota 10 ottobre 2008 abbia dato comunicazione a vari organismi federali della sua decisione di regolamentare l’ingresso allo stadio dei possessori delle tessere CONI e FIGC impegnandosi a “destinare complessivamente alle tessere C.O.N.I. e F.I.G.C. nr. 5 (cinque) accessi in tribuna A, settore C (tribuna d’onore)” e che “in caso di richieste eccedenti la disponibilità prevista, la Società provvederà a destinare ulteriori 15 (quindici) posti in settori che definirà di volta in volta. Eventuali Vs. richieste di ingresso superiori a quelle destinate, non potranno essere soddisfatte”; Considerato che sono in vigore le norme contenute nel D.L. 24 febbraio 2003 n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2003 n. 58, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive e la successiva legge 4 aprile 2007 n. 41, che ha convertito il D.L. 8 febbraio 2007 n. 8, nel quale si stabiliva tra l’altro, che i titoli di accesso agli impianti sportivi devono essere correlati dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo; Evidenziato che le norme sulle emissione dei titoli di accesso (posti numerati, nominatività ed esibizione di documento valido di identificazione) riguardano gli impianti con disponibilità di posti (capienza) superiore a 10.000 e che lo stadio della Ternana Calcio è compreso tra questi, potendo ospitare 13.900 spettatori, come accertato in atti; Visto l’art. 70 N.O.I.F secondo il quale “i Dirigenti e i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri internazionali, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso alla Tribuna d’Onore in tutti i campisportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche” così come: “dirigenti ed i titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell’AIA, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso … con accesso a posti di tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.”; Rilevato che tra la normativa statale e quella federale sopra enunciate non appare sussistere alcun contrasto e che, pertanto, esse possono tranquillamente integrarsi e coesistere; Considerato che le disposizioni “anti violenza” non consigliano né tanto meno impongono alle società calcistiche la limitazione del numero dei tagliandi di libero ingresso agli impianti sportivi, concessi a titolo di omaggio o in base a disposizioni previste nelle norme federali e che semplicemente indicano – e ciò vale per tutti i tagliandi comunque e a
qualsiasi titolo emessi e/o rilasciati – la necessità di collegare il titolo con un posto numerato, che il titolo stesso sia nominativo e che il rilascio dello stesso avvenga dietro presentazione di un valido documento di identità. Unico, espresso divieto è quello di non emettere titoli in numero superiore a quello complessivo stabilito per l’impianto o per un settore dello stesso ovvero l’accesso di un numero di spettatori superiore a quello dei posti di cui dispone l’impianto o il settore (ovvia conseguenza della numerazione dei posti). Spetta, infine al personale addetto agli impianti accertare la conformità tra la intestazione del titolo di ingresso a quella della persona fisica che lo presenta (tramite) esibizione di un valido documento di riconoscimento); Valutato che la circolare diffusa dalla Ternana Calcio ha posto una illegittima limitazione all’accesso dei possessori di tessere C.O.N.I. e F.I.G.C., limitazione consentita solo nel caso di impossibilità di consentire l’ingresso all’impianto sportivo per esaurimento dei posti disponibili; Considerato però che da un’attenta lettura degli atti risulta che il numero degli aventi diritto che ha richiesto di entrare allo stadio Liberati è sempre rientrato nel numero posto a disposizione dalla Ternana Calcio che dunque si è concretizzato un comportamento solo potenzialmente illegittimo; Ritenuto, per la posizione del Montemari, che, ancorché lo stesso rivesta la posizione societaria di responsabile amministrativo della Società, non può ignorarsi che la sua qualifica nel foglio di censimento societario è di semplice collaboratore senza potere di firma e che, in ogni caso, ogni determinazione che abbia rilevanza verso terzi da parte della Ternana Calcio va imputata al Presidente, sicché la responsabilità dello stesso Montemari deve essere circoscritta; Valutati i comportamenti tenuti dai soggetti deferiti ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare; P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni dell’ammonizione al Sig. Simone Montemari e della ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla soc. Ternana Calcio.
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