F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009  (256) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC CALCIO ACRI (ammenda di € 1.500,00) A SEGUITO DI PROPRI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009

 (256) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC CALCIO ACRI (ammenda di € 1.500,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla società FC Calcio Acri la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva, osserva quanto segue Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della società FC Calcio Acri, deferita per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale.. In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di €. 1.500,00 Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo l’insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della società FC Calcio Acri in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto e dei vantaggi agonistica derivatile dai fatti in oggetto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono in toto condivisibili le conclusioni della Procura circa l’entità della sanzione da infliggere alla società FC Calcio Acri. Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso. Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si

verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all’entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della società FC Calcio Acri. La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo, non prevedendo la normativa regolamentare in vigore per i casi tra cui rientra la fattispecie in esame alcuna automaticità della sanzione da irrogare, contemplando invece unicamente un minimo edittale. Per garantire adeguata afflittività alla sanzione questa dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva 2009/2010 P. Q. M. accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione applica alla società FC Calcio Acri la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

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