F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009 (262) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ SSD FONDI CALCIO Srl (ammenda di € 300,00) A SEGUITO DI PROPRIO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009

(262) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ SSD FONDI CALCIO Srl (ammenda di € 300,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009).

la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti, con esclusione della memoria difensiva perché pervenuta fuori termine; udite le conclusioni delle parti tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla SSD Fondi Calcio srl la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, osserva quanto segue Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della SSD Fondi Calcio srl, deferita per responsabilità diretta e sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale del Lazio. In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di €. 300,00. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo l’erroneo inquadramento giuridico della responsabilità della società sanzionata, l’insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della SSD Fondi Calcio srl in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto e dei vantaggi agonistica derivatile dai fatti in oggetto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, giacchè la tipologia della responsabilità del sodalizio è quella diretta oltre che oggettiva, la prima perché il fatto è stato commesso dal suo Vicepresidente munito di delega a rappresentare la società, la seconda perché alla violazione disciplinare ha concorso il calciatore di cui si invocava l’avvenuto tesseramento. La società ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa agendo comunque in modo colposo e non doloso. L’illecito rientra pertanto nella previsione di cui all’art. 4 comma 1 (e non in quella di cui al comma 2) del CGS in relazione all’art. 10 comma 6 ultima parte del medesimo CGS (“qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori … che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”).  contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale per l’irrogazione della relativa sanzione non può essere preso in considerazione il criterio dell’equità, ma quello di cui al combinato disposto del comma 8 del citato art. 10 e dell’art. 18 comma 1 lettere g) h) e i) sempre del CGS. Nella fattispecie la Commissione ritiene di applicare la sanzione più lieve tra quelle previste per l’ipotesi in questione. P. Q. M. accoglie il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 88 del 9/4/2009 emesso dal Comitato Regionale del Lazio, applica alla SSD Fondi Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Conferma nel resto l’impugnata decisione.

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