F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009 (158) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SIG.RA GIANFRANCA D’AMATO (Presidente della Soc. AS Virtus Vesuvio) E DELLA SOCIETA’ AS VIR

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CDN del 07.05.2009

(158) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SIG.RA GIANFRANCA D’AMATO (Presidente della Soc. AS Virtus Vesuvio) E DELLA SOCIETA’ AS VIRTUS VESUVIO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 66 del 5.2.2009).

La Procura Federale in data 17 dicembre 2008 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania la sig.ra Gianfranca D’Amato, Presidente della società A.S. Virtus Vesuvio e la società A.S. Virtus Vesuvio, contestando alla prima la violazione dell’art. 1 CGS anche in relazione all’art. 91 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio Presidente. Veniva dedotto dalla Requirente che la D’Amato a decorrere dal 31 gennaio 2007 aveva escluso il calciatore tesserato per la A.S. Virtus Vesuvio Gaetano Consolato dallo svolgimento di ogni attività sportiva e aveva altresì omesso di attivare tempestivamente la prescritta copertura assicurativa a seguito di un infortunio subito dallo stesso calciatore il 4 novembre 2004 durante un allenamento, denunciando il fatto oltre i trenta giorni contrattualmente previsti e per questo decadendo dalle relative garanzie. La D’Amato contro deduceva, sostenendo che alcuna responsabilità le poteva essere contestata in ordine alla tardiva denuncia d’infortunio del calciatore in quanto l’evento lesivo non le era stato comunicato tempestivamente, nonché in ordine alla esclusione del calciatore dall’attività della squadra, che le era stata consigliata dal proprio legale in quanto la madre del calciatore aveva citato in giudizio la società Virus Vesuvio avanti il Giudice di Pace di Torre del Greco per il risarcimento del danno subito dal figlio nell’incidente di cui sopra. L’adita Commissione Territoriale, con decisione del 5 febbraio 2009, proscioglieva la D’Amato e la società Virtus Vesuvio, non ravvisando in capo alla D’Amato la violazione ad essa ascritta. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, deducendo che il primo giudice aveva erroneamente interpretato i fatti, essendo risultata evidente la responsabilità della D’Amato, consistita soprattutto nella decisione di sospendere il calciatore dall’attività in seguito all’insorgenza della controversia con la madre dello stesso. Ha reiterato le richieste formulate in primo grado per la sanzione della inibizione di mesi tre a carico della D’Amato e per l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) a carico della Virus Vesuvio. La D’Amato ha fatto pervenire a questa Commissione Disciplinare deduzioni a difesa, che tuttavia non possono essere introdotte nel procedimento in quanto inammissibili perché tardive, non avendo la resistente rispettato il termine di cui all’art. 38 comma 3 CGS. Il ricorso è fondato. È stato accertato che il calciatore Consolato, in seguito alla lite insorta tra i suoi genitori e la D’Amato, manifestatasi anche in sede stragiudiziale, era stato sospeso dall’attività con decorrenza dal 31 gennaio 2007 sino al termine della stagione. Il provvedimento adottato dalla D’Amato, a prescindere dalle ragioni che lo avevano indotto, viola il precetto dell’art. 91 NOIF, che obbliga le società ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva e rende la D’Amato effettivamente responsabile delle violazioni a lei ascritte. Il particolare contesto nel quale il provvedimento è maturato, di spiccata litigiosità riconducibile essenzialmente al comportamento dei genitori del calciatore e più in particolare della madre di questi, inducono questa Commissione ad applicare sanzioni di minore entità rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, commina a Gianfranca D’Amato la inibizione di mesi 1 (uno) ed alla società AS Virtus Vesuvio l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).

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