F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LEONARDI (Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e legale rappresent

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LEONARDI (Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. Udinese Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA (nota n. 5797/911pf08-09/SP/blp del 26.3.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 26.3.2009 nei confronti di Pietro Leonardi (Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. Udinese Calcio SpA) per violazione di cui all’art. 5 comma 1 CGS, e della Società Udinese Calcio SpA per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1, e 5 comma 2 del CGS; All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Leonardi ammenda di € 9.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 6.000,00; pena base per la Soc. Udinese ammenda di € 9.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 6.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) al sig. Pietro Leonardi e dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) alla Soc. Udinese Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

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