F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO POZZO (pubblicamente riconosciuto quale “patron” della Soc. Udinese Calcio SpA, e come tale

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CDN del 15.05.2009

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO POZZO (pubblicamente riconosciuto quale “patron” della Soc. Udinese Calcio SpA, e come tale indicato nel sito ufficiale della Soc. Udinese Calcio e comunque soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale) E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA (nota n. 5798/911pf08-09/SP/blp del 26.3.2009)

Con atto del 26.3.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Gianpaolo Pozzo, indicato come “patron” dell’Udinese Calcio SpA e la stessa Società, il primo per aver rilasciato dichiarazioni integranti la violazione di cui all’art. 5, co. 1, e la seconda dell’art. 4, co. 2, e 5, co. 2, CGS nel corso della trasmissione televisiva “La Domenica Sportiva” del 22.3.2009 nonché dell’intervista rilasciata al quotidiano “Tuttosport” pubblicato il 24.3.2009. Alla riunione del 15.5.2009, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, richiedendo per entrambi la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 ciascuno. I deferiti, che hanno depositato memorie nei termini assegnati dal CGS, hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, non essendo il deferito tesserato, ed hanno insistito, in via principale, per il proscioglimento da ogni addebito, ed in via subordinata, per l’applicazione di sanzioni al minimo edittale. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Dall’esame dell’atto di incolpazione risulta che il Sig. Pozzo sia stato deferito per i fatti allo stesso ascritti in ragione dell’appellativo attribuitogli di “patron” del sodalizio friulano e della prospettazione che lo stesso svolga attività rilevante per l’ordinamento federale tale da inquadrarlo nel novero di cui all’art. 1, co. 1 e 5, CGS. La novella del 2007 ha esteso l’obbligo di osservanza delle norme federali a tutti i soggetti ai quali è riconducibile in qualche modo il controllo della società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse della stessa. Tale previsione determina la possibilità che un soggetto, ancorché non tesserato, possa essere tratto a giudizio innanzi agli organi di giustizia sportiva sul comprovato presupposto della sua preminenza in ambito societario, tale da determinare l’orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l’apparenza che egli agisca nell’interesse della stessa. L’esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone formalmente estranee all’ordinamento è sorta per porre un freno al costume, dilagante fino alle recenti inchieste, di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando la loro carenza di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato o comunque avrebbe avuto esiti pregiudizievoli. Tale estensione, però, proprio per gli incisivi effetti che potrebbe avere sulle Società in ragione della responsabilità diretta ed oggettiva, impone che sia valutata con rigore e provata con certezza ogni forma di cointeressenza societaria, di talché, nel caso di specie, non è sufficiente, in assenza di altri elementi, sostenere che il possesso dell’appellativo di “patron”, attribuito al Sig. Pozzo anni or sono, possa far ritenere provata la riconducibilità allo stesso del controllo dell’Udinese Calcio SpA. Ma è pur vero che l’indagine deve essere spostata sia sulla natura delle dichiarazioni e delle intenzioni di chi le ha effettuate sia sulla posizione assunta dalla Società in relazione alle stesse. Il Sig. Pozzo utilizza espressioni che indicano, senza ombra di dubbio, la personalizzazione di quella che lui ritiene un’ingiustizia, riferendosi alla Società come ad una sua proprietà. Le dichiarazioni dallo stesso effettuate tradiscono la evidente volontà di agire nell’interesse dell’Udinese, al fine di non vedere perpetrata una designazione ritenuta pregiudizievole. Sintomatico del ruolo del Sig. Pozzo all’interno della Società è poi la posizione dell’Udinese la quale, rimanendo inerte, avalla o comunque non smentisce il Patron dal quale evidentemente non intende prendere le distanze, lasciando pertanto che in capo alla Società si determinino i conseguenti effetti negativi o positivi. Dall’esame degli atti risulta, difatti, che il Pozzo abbia articolato una serie di accuse, con il richiamo di specifici episodi, che esorbitano dal legittimo esercizio del diritto di critica, rivelando, invece, di essere frutto di risentimento per presunti torti precedentemente subiti. Tale convincimento discende proprio del tenore delle frasi pubblicate, con le quali il deferito ha accusato il Sig. Ayroldi, reo, a detta dello stesso, di altro errore nella precedente stagione sportiva, di non aver gestito in maniera uniforme la gara con il Genoa e di aver diretto “a senso unico”. Il Pozzo, nel corso della sua esternazione, precisa che il Direttore di gara fosse maldisposto nei confronti della propria squadra e volesse vendicarsi per le critiche subite a seguito dell’episodio richiamato. Pertanto, attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all’atto di deferimento, in relazione sia al ruolo di preminenza dallo stesso rivestita sia all’attribuzione di un fatto ben determinato del quale non è stata provata la verità; attesa, altresì, l’inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalla dichiarazioni lesive, P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Gianpaolo Pozzo ed alla Soc. Udinese Calcio SpA, ai sensi dell’art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (novemila/00) ciascuno, in ragione del differente titolo di responsabilità.

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