F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009 5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009
5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL SIG. AVINCOLA STEFANO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI LAZIO/JUVE STABIA DEL 2.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 4.11.2008)
Il presidente della S.S. Lazio S.p.A. ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo con la quale, relativamente alla gara Lazio/Juve Stabia del 2.11.2008, Campionato Nazionale allievi professionisti, è stata irrogata all'allenatore Stefano Avincola la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettiva, per aver proferito ripetute frasi offensive nei confronti del direttore di gara e per essersi rifiutato di lasciare il terreno di gioco dopo il provvedimento di allontanamento, fino a quando non intervenivano i propri dirigenti. Deduce il ricorrente che la sanzione irrogata risulta eccessiva, essendosi trattato di una protesta civile contro la decisione arbitrale, espressa con un linguaggio non volgare e manifestato in forma anche lessicalmente corretta. Il ricorso non è fondato. La sezione ritiene che le espressioni usate –“ vergogna sei in mala fede”e “io non me ne vado per me puoi anche sospendere la partita”- sono tutt'altro che una critica civile all’operato dell'arbitro e assumono, sia per il loro contenuto intrinseco e sia per il modo con cui sono state manifestate, carattere manifestamente ingiurioso e comunque rivelano un comportamento antisportivo. Pertanto la sanzione irrogata appare adeguata all’entità e alla natura del gesto antisportivo compiuto dall'atleta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma).Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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