F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 27 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 22 maggio 2009 1) RECLAMO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 27 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 22 maggio 2009

1) RECLAMO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MICOLUCCI VITTORIO SEGUITO GARA PISA/ASCOLI DELL’8.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 124 dell’11.11.2008)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Pisa/Ascoli, disputato in data 8.11.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Vittorio Micolucci la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver colpito un avversario riverso al suolo con un calcio alla schiena. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., la quale lamenta la non volontarietà del gesto del signor Micolucci, che avrebbe, in verità, soltanto reagito alla condotta di gioco scorretta posta in essere da un giocatore del Pisa. In particolare, la società sostiene che il predetto calciatore avversario, lasciandosi cadere a terra, nell’intento di procurarsi un calcio di rigore, è finito intenzionalmente con il proprio corpo sui piedi del signor Micolucci, il quale, al solo fine di divincolarsi, ha sferrato un calcio di leggerissima forza, senza alcuna volontà di produrre alcun danno fisico. Pertanto, la società ha richiesto la riduzione della squalifica anche con commutazione della terza giornata di squalifica in ammenda. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.11.2008, è presente il calciatore signor Micolucci ed il Vice Presidente con delega della ricorrente signor Antonelli, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Vittorio Micolucci, per come refertato, evidentemente intenzionale, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 C.G.S. lett. b), il quale prevede quale minimo edittale (già comminato da Giudice Sportivo) la squalifica di 3 giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it