F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009 1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009

1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SCAFATESE/POL. VALDISANGRO DEL 15.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

La decisione impugnata ha irrogato l'ammenda di € 10.000 alla società ricorrente: "per indebito inserimento nella distinta di gara di medico sociale non regolarmente tesserato; per indebita presenza sul recinto di gioco, al quale accedevano tramite un cancello rimasto aperto per l'intera durata della gara, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società che per ben tre volte entravano sul terreno di gioco rivolgendo frasi offensive verso l'arbitro, che si vedeva costretto a sospendere brevemente il gioco per il loro allontanamento; per condotta gravemente antisportiva dei raccattapalle che in tutte le fasi in cui la squadra si trovava in vantaggio sospendevano la loro funzione rallentando la ripresa del gioco, in tali circostanze venivano a mancare i palloni di riserva; per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di numerose persone non autorizzate". Nel proprio reclamo la società ricorrente ha negato che i fatti censurati nella motivazione del provvedimento di primo grado abbiano avuto la gravità e consistenza ritenute dal Giudice Sportivo ed ha comunque lamentato l'eccessività della sanzione irrogata. I rappresentanti della società, sentiti in udienza, hanno ribadito quanto esposto nel ricorso ed hanno sottolineato l'eccessività dell'ammenda inflitta, anche alla luce di più miti precedenti decisioni del Giudice Sportivo relative a fatti analoghi. Questa Corte, pur considerando in parte giustificata la severità della decisione reclamata, a ragione della recidività della società ricorrente, ritiene tuttavia che una adeguata finalità affittivo – retributiva possa essere assicurata anche da una sanzione più contenuta e dunque fissata in € 5.000. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno), riduce ad € 5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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