F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO DELL’U.S. ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO DELL’U.S. ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. ACLI/ACLI S. GIUSEPPE DEL 23.1.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009)

L’U.S. Acli S. Giuseppe C5 Jesi proponeva reclamo al Giudice Sportivo in relazione alla gara U.S. Acli/Acli S. Giuseppe C5 Jesi del 23.1.2009, terminata con il punteggio di 2 a 0, deducendo la posizione irregolare in ordine al tesseramento di due calciatori. Il Giudice Sportivo con decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009, rigettava il reclamo rilevando che i due calciatori erano in posizione regolare di tesseramento alla data della gara in questione. Tale decisione veniva confermata in toto dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche adita dalla ricorrente a seguito dell’accertamento della regolarità della posizione dei calciatori in questione (Com. Uff. n. 133 del 22.2.2009). Con il presente reclamo la ricorrente impugna quest’ultima decisione richiedendo un’ulteriore approfondimento della posizione di tesseramento” dei due calciatori. Al riguardo si osserva che la reclamante in sostanza ha impugnato una decisione di secondo grado, divenuta pertanto definitiva. Considerando che la C.G.F. è giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare Nazionale, nel caso in esame ci si trova di fronte ad un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Acli S. Giuseppe C5 Jesi di Jesi (Ancona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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