F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUPRENSE 1933 A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CUPRENSE/ATLETICO PICENO DEL 7.2.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 142 del 13.4.2009)

Con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 166 del 24.4.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha rimesso a questa Corte di Giustizia Federale, in omaggio al principio di conservazione degli atti, un’istanza di revocazione della decisione con cui la stessa Commissione, riformando “in peius” una delibera del Giudice Sportivo Territoriale (Com. Uff. n. 121 del 13.2.2009) aveva aggravato le sanzioni già inflitte all’A.S.D. Cuprense 1933 per gravi accadimenti verificatisi al termine dell’incontro con l’Atletico Piceno svoltosi il 7.2.2009 per il Campionato Regionale Juniores, comminandole la esclusione del Campionato di competenza e maggiorando l’importo dell’ammenda da € 2.500,00 a € 3.000,00. Secondo l’istante il giudice d’appello, aggravandole le sanzioni, aveva superato per eccesso i limiti sanzionatori previsti, per le violazioni contestatele, dal combinato disposto fra gli artt. 14 e 18 C.G.S. Il ricorso non è ammissibile. Prescindendo da ogni censura sul merito, l’errore vulnerante la decisione impugnata, consistente in un’inesatta applicazione della normativa regolante la materia, si inquadra, all’evidenza, nella categoria degli “errori di diritto” e non è quindi compreso fra le cause di revocazione tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Cuprense 1933 di Cupra Marittima (Ascoli Piceno).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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