F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 09 Giugno2009 1) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: DELL’AM

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 09 Giugno2009

1) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTA SEGUITO GARA NOICATTARO/MELFI DEL 9.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)

La società Noicattaro Calcio ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 51/DIV dell'11.11.2008, con il quale una squalifica di € 1.500,00 è stata comminata alla società "perché persona non autorizzata, indebitamente presente nel recinto di gioco, rivolgeva, durante la gara, ripetute frasi offensive verso l'arbitro, il quale era costretto a sospendere l'incontro per chiederne l'allontanamento". Nel proprio ricorso, la società sottolinea il fatto che la persona in questione è portatrice di handicap, cosa peraltro rilevata anche nel referto arbitrale, e sostiene che essa "era autorizzata ad assistere alle gare all'interno del recinto di gioco, con consenso delle forze dell'ordine ... non creando nessun tipo di pericolo per la terna arbitrale". Rileva poi che il soggetto allontanato dall'arbitro soffre di disabilità "tanto di tipo fisico quanto di tipo neurologico", e che perciò le frasi gravemente ingiuriose riportate nel referto di gara sono da considerarsi pronunciate senza "cosciente volontarietà". Chiede l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione. La C.G.F. osserva che l'autorizzazione a sostare entro il recinto di gioco non può essere concessa dalle forze dell'ordine, le quali peraltro nel caso in discussione si sono limitate ad un atteggiamento di semplice tolleranza. L'allontanamento del sostenitore in questione sarebbe stato dunque un atto dovuto da parte dell'arbitro anche se gli insulti al suo indirizzo non fossero stati pronunciati. Rileva inoltre che le norme del giudizio sportivo sono considerevolmente semplificate rispetto a quelle del diritto comune, nel senso che esse danno rilevanza a taluni comportamenti esteriori indipendentemente dal profilo soggettivo della volontarietà di chi li compie. In questo senso, la società sportiva è ritenuta responsabile dell'atteggiamento dei propri sostenitori senza alcun riguardo alla loro condizione psicologica, né alle loro qualità psicofisiche. Ciò vale a maggior ragione per il caso in questione, nel quale un sostenitore noto alla società per la sua incontinenza verbale è stato introdotto sul campo di gioco senza regolare autorizzazione. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Nicattaro (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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