F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 5) RICORSO S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009
5) RICORSO S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAMPO MASSIMO SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/R.C. ANGOLANA DEL 30.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)
Al 41° del secondo tempo, della gara Real Montecchio/Angolana disputata il 30.11.2008, il calciatore Campo Massimo numero 6 della società Real Montecchio a “giuoco fermo” colpiva con una testata un giocatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione hanno presentato ricorso la società Real Montecchio ed il calciatore Campo chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che a fine gara il calciatore espulso Campo e il calciatore colpito Mucciante, si sono recati dall’arbitro a cui il Mucciante dichiarò di non essere in alcun modo stato colpito. Secondo il ricorso il tutto era altresì evincibile dall’esame di un filmato TV. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Campo ha colpito volontariamente, nonchè a giuoco fermo un avversario, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia filmato essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro, e non potendo altresì avere alcuna valenza successive dichiarazioni dell’avversario che al più dovrebbero essere portate alla cognizione del direttore di gara esclusivamente nella immediatezza del provvedimento disciplinare, così da essere dall’arbitro stesso valutate in relazione ai fatti dal medesimo in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. di Montecchio (Pesaro e Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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