F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 08 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 05 Giugno2009 1) RICORSO DELL’A.C. BIANCOAZZURRO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 08 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 05 Giugno2009
1) RICORSO DELL’A.C. BIANCOAZZURRO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BIANCAZZURRO FASANO/BARLETTA CALCIO A CINQUE DEL 29.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 3.12.2008)
La A.C. Biancoazzurro Fasano proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 3.12.2008 con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrage era stata inflitta la squalifica del campo di giuoco per sei gare effettive con obbligo di disputarle in campo neutro e a porte chiuse oltre all’ammenda di € 1.000,00. A sostegno del reclamo la A.C. Biancoazzurro Fasano sosteneva che il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto di circostanze esimenti e attenuanti (come previste dall’art. 13 C.G.S.) in quanto essa avrebbe non solo richiesto preventivamente l’intervento della forza pubblica ma avrebbe altresì ingaggiato una cooperativa privata al fine di prevenire e reprimere eventuali violenze. Sosteneva altresì che il supplemento di verbale arbitrale avrebbe assunto un contenuto “romanzato” e che comunque dallo stesso verbale sarebbe risultato, in forma implicita, come il comportamento della dirigenza fosse stato irreprensibile dinanzi ad uno sparuto gruppo di teppisti che sarebbero i soli responsabili di quanto accaduto. Si soffermava poi sulla ingiustizia del provvedimento in quanto ritenuto eccessivamente oneroso sul piano delle conseguenze economiche che esso comportava. Il ricorso è infondato e va respinto.Dal supplemento del referto arbitrale emergono, con puntuale precisione, fatti di rilevante gravità che hanno messo in pericolo la stessa incolumità dell’arbitro. Non vi sono tracce della effettiva presenza della sicurezza privata (la ricorrente si limita ad esibire solo da due ricevute fiscali di una associazione) nè della cooperazione della intera dirigenza, mentre dallo stesso reclamo affiorano critiche all’operato dell’arbitro. Non ricorrono, pertanto, alla luce della documentazione, le circostanze esimenti invocate nel reclamo e le sanzioni, pertanto, non possono che essere integralmente confermate considerata la oggettiva gravità dei fatti verbalizzati nel supplemento di referto arbitrale cui deve essere riconosciuto valore probatorio pieno in assenza di vizi logici o gravi contraddizioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Biancoazzurro Fasano di Fasano (Brindisi).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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