F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009 4) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 1.000

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009

4) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 31.1.2009 AL SIG. SANTANELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITO GARA AUGUSTA/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL

6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 253 dell’8.12.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto, la A.S.D. Augusta F.C. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicato sul Com. Uff. n. 253 dell’8.12.2008 con il quale il detto giudice ha sanzionato con l’ammenda di € 1.000,00 l’odierna ricorrente e con l’inibizione fino al 31.01.2009 il dirigente Giovanni Santanello, quanto alla prima per ingiurie e minacce di propri sostenitori nei riguardi della squadra avversaria per tutta la durata dell’incontro Augusta/Luparense del 6.12.2008, nonché per reiterati lanci di pallone sul terreno di gioco, quanto al secondo, perché, pur colpito da precedente inibizione, si recava a fine gara negli spogliatoi dove aveva un diverbio con tesserato della società avversaria. A sostegno del proposto gravame la ricorrente deduce l’inesistenza dei comportamenti ascrittile e l’eccessività delle punizioni ricevute, osservando che in altre occasioni il medesimo giudice avrebbe diversamente provveduto. Il gravame così proposto non merita accoglimento: i fatti posti a fondamento della decisione impugnata, oltre a risultare dagli atti ufficiali di gara, vengono indirettamente ammessi dallo stesso ricorso introduttivo laddove non contesta il reiterato lancio del pallone in campo tentando di giustificarlo come del tutto accidentale, nonché dove riferisce, senza comprovarlo, che la presenza del dirigente inibito negli spogliatoi sarebbe avvenuta dopo la fine della gara e fuori dagli spogliatoi. In contrasto con siffatta rappresentazione dei fatti si pongono, come sopra rilevato, il referto dell’arbitro e la relazione del Commissario di Campo le cui risultanze, fonte privilegiata di prova, determinano la reiezione dell’appello, mostrandosi del tutto congrue con i comportamenti antiregolamentari sanzionati le inflitte punizioni sportive. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo

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