F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009

1) RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 23.10.08)

La Commissione Disciplinare Nazionale con delibera del 23.10.2008 (Com. Uff. n. 29/CDN) infliggeva la sanzione dell’inibizione per 4 mesi a Pellegrini Domenico (dirigente responsabile della sicurezza della società A.C. Martina) a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. In data 229.10.2008 il Pellegrini preannunciava reclamo a questa corte senza comunicare lo stesso alla Procura Federale. Né risulta che successivamente abbia inviati motivi del reclamo. Poiché il ricorrente non ha inviato i motivi del reclamo e non ha comunicato contestualmente alla Procura Federale il reclamo stesso, non resta al collegio che dichiarare l’inammissibilità del gravame per violazione di quanto disposto dall’art. 37 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pellegrini Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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