F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Giugno2009

1) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALCIATORE CHIELELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA L’ACQUEDOTTO C5/CIVIS COLLEFERRO 1997 DEL 4.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 7.4.2009)

La “A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5” proponeva reclamo avverso la squalifica per 4 gare inflitta dal Giudice Sportivo presso la divisione Calcio a Cinque al calciatore Alessandro Chilelli in riferimento all’episodio verificatosi durante la gara con la “Civis Colleferro 1997”. A sostegno del reclamo sosteneva che la reazione del calciatore in virtù della quale era stata inflitta la sanzione avrebbe dovuto essere contestualizzata “come logica conseguenza di un clima della gara innervosito dai tesserati del Colleferro” al quale avrebbero dovuto poi aggiungersi gli insulti rivolti al calciatore medesimo nonché un tentativo di aggressione da parte di un atleta avversario dal quale era scaturita una colluttazione. In altri termini la reazione del Chilelli sarebbe stata in qualche modo giustificata dalla provocazione ricevuta. Sulla base di queste considerazioni chiedeva una riduzione della sanzione. Il ricorso deve essere rigettato. In realtà il reclamo fa riferimento ad un clima di tensione ed a provocazioni che certamente non possono in alcun modo giustificare l’atteggiamento del calciatore il quale, come risulta dagli atti di gara, colpiva al volto un avversario e, alla notifica del provvedimento, tentava di aggredire un avversario senza riuscirvi. La sanzione appare pertanto pienamente commisurata alla gravità del fatto e non vi sono, pertanto, ragioni che possano indurre questa Corte ad un apprezzamento diverso rispetto a quello, corretto, compiuto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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