F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009 5) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO AVVERSO LA SANZIONE DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009

5) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

6) RICORSO DEL SIG. COLETTA GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

7) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRIGENTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

Con provvedimento datato 9.12.2008, Com. Uff. n. 42/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva ai signori: - Coletta Giulio, all’epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della S.S. Lazio S.p.A., l’inibizione per complessivi mesi 4, per violazione dell’art.1 C.G.S., in relazione agli artt. 96 comma 1 N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico; - Bonadies Ennio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ottavia, l’inibizione per mesi 3, per violazione dell’art. 1 C.G.S., in relazione agli artt. 96 comma 1 N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico; - alla società S.S. Lazio S.p.A. veniva inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. l’ammenda di € 30.000,00, per avere, in concorso con Bonadies Ennio e Spina Gabriele, calciatore tesserato per la S.S. Lazio S.p.A., mediante un fittizio trasferimento dello stesso Spina Gabriele alla A.S.D. Ottavia per un limitato periodo di tempo (dall’8 agosto al 31 agosto 2007), eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F., con lo scopo di non corrispondere alla A.S.D. Savio S.r.l. il premio di preparazione per il calciatore Spina, ed, inoltre, per violazione dell’art. 5, commi 1 e 4, per avere espresso giudizi lesivi dell’onore e della reputazione del signor Fiorentini Paolo. La Commissione Disciplinare Nazionale, sulla scorta degli accertamenti effettuati e del deferimento ad opera della Procura Federale, ricostruiva la vicenda nei termini seguenti: a) la A.C. Mantova e la A.S.D. Savio S.r.l. si sono accordate per il trasferimento, nella Stagione Sportiva 2007/2008, del calciatore Spina Gabriele alla società mantovana; b) il calciatore, insieme ai genitori, a fine giugno 2007 si è recato a Mantova per verificare la situazione logistica e chiedere informazioni al fine di iscriversi presso un istituto tecnico locale per l’anno scolastico 2007/2008; c) a fine giugno – inizio luglio 2007 il padre del giovane Spina ha comunicato a Rossi Stefano, responsabile del Settore Giovanile della A.C. Mantova, che non avrebbe accettato il trasferimento al Mantova in quanto preferiva che il proprio figlio rimanesse vicino casa, facendo presente che gli era pervenuta una richiesta da parte della S.S. Lazio S.p.A.; d) in tale occasione il signor Spina non faceva parola, invece, al Rossi di un eventuale interessamento della A.S.D. Ottavia per le prestazioni sportive del figlio; e) il Rossi, dopo tale occasione, non ha più sentito lo Spina; f) il calciatore Spina Gabriele ha, poi, sottoscritto, insieme ai genitori, il modulo di tesseramento n. 096305 per la A.S.D. Ottavia, depositato presso il Comitato Regionale Lazio il 7.8.2008; g) il predetto calciatore non ha mai disputato alcuna gara, neppure amichevole, né alcun allenamento con la A.S.D. Ottavia (per la quale si era tesserato); h) il calciatore si è allenato, sin dalla fase di preparazione estiva, con la S.S. Lazio S.p.A., per passare poi, in data 31.8.2008, nella formazione delle giovanili nazionali ’93 della stessa S.S. Lazio S.p.A.; i) la A.S.D. Ottavia, in relazione all’autorizzazione al proprio tesserato per un raduno con la S.S. Lazio S.p.A. dal 16 al 30 agosto 2007, ha prodotto un nulla osta che non risulta essere stato comunicato al Comitato Regionale Lazio; l) successivamente, con variazione di tesseramento n. 0406/A depositata il 31.8.2007, il calciatore è stato trasferito a titolo definitivo dalla A.S.D. Ottavia alla S.S. Lazio S.p.A.. Da tale succedersi di fatti il giudice di prima istanza deduceva la simulazione del trasferimento dello Spina alla A.S.D. Ottavia, realizzata allo scopo di eludere la normativa federale in tema di premi di preparazione, vale a dire al fine di non corrispondere alla A.S.D. Savio, presso la quale il giovane era stato tesserato nella Stagione Sportiva 2007/2008 il premio stesso. La decisione veniva impugnata dal Coletta dal Bonadies e dalla Lazio, che con ampia e diffusa motivazione contestavano le conclusioni della Commissione Disciplinare Nazionale, e gli atti istruttori che ne costituiscono il fondamento, sostanzialmente sostenendo la estraneità alla vicenda Spina – Mantova – Savio, e riaffermando la legittimità del proprio comportamento, volto esclusivamente a tesserare il giovane Spina per la Stagione Sportiva 2007/2008, senza alcun interesse a non corrispondere il dovuto premio di preparazione alla società cedente. Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei ricorsi e la loro trattazione in un’unica sessione. Quanto alle dichiarazioni lesive rese nel corso di una intervista televisiva, non contestate, si sostiene che esse non fossero rivolte al presidente dell’A.S.D. Savio Fiorentini. Le doglianze difensive possono essere accolte solo parzialmente. Il ragionamento posto a fondamento della decisione di primo grado appare, infatti, in buona parte da condividere, poiché esso si basa su fatti e circostanze tali da dover essere considerati come acclarati, oltre che su di un filo logico che non risulta scalfito dalle osservazioni dell’appellante che si appuntano solo sui dettagli della vicenda, tra l’altro con modalità talvolta eccessivamente risentite, trascurandone le emergenze sostanziali che sono quelle individuate dalla Commissione Disciplinare Nazionale ed in precedenza riportate. Se, infatti, sul piano di una astratta ipotesi di lavoro, sarebbe da ritenere plausibile un comportamento del Fiorentini dettato dal risentimento per la possibile perdita del premio di preparazione, non è possibile sostenere, come fa il Coletta, un interesse ad assicurarsi le prestazioni sportive del giovane Spina, da parte del responsabile del Settore Giovanile del Mantova, così grande da prestarsi a fornire dichiarazioni non rispondenti al vero al solo scopo di vendicarsi o di danneggiare le altre parti in causa. Tanto più che, per quanto è stato possibile riscontrare con elementi oggettivi le sue affermazioni, esse sono state pienamente confermate; così è accertato che lo Spina ed i suoi familiari si erano recati a Mantova per discutere del contratto da stipulare, e che il giovane si era interessato alla frequenza scolastica presso un locale istituto tecnico, per cui appare logico concludere che dice il vero il Rossi anche quando riferisce che il padre del ragazzo, il mese successivo, nel comunicargli la decisione, assolutamente legittima e da questo punto di vista non censurabile, di non tesserarsi per il Mantova, gli abbia fatto cenno ad un interessamento della Lazio, società certamente di ancora più grande prospettiva, soluzione priva dei problemi tipici del trasferimento in un ambiente lontano e diverso. Anche perché, a distanza di poche settimane, il giovane si trasferì effettivamente alla Lazio. Sul piano strettamente logico, poi, appare assolutamente convincente il ragionamento del giudice di prime cure circa la assoluta inverosimiglianza della segnalazione di un calciatore “senza mai neppure averlo visionato in allenamento e che la società Lazio abbia accettato di farlo allenare ed addirittura di portarlo in ritiro estivo con la propria squadra a scatola chiusa”. Sul punto le spiegazioni circa la conoscenza degli atleti in quanto partecipanti allo stesso campionato giovanile, provano troppo, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di chiedere alle varie società i nominativi da ingaggiare; inoltre, se il Coletta conosceva lo Spina, lo conosceva quale tesserato del Savio e non dell’Ottavia, e almeno avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in proposito, cosa che non risulta sia mai avvenuta. Al di là, poi, delle considerazioni appena esposte assume un rilievo pressoché determinante la dichiarazione resa ad una emittente televisiva dal Coletta, pacificamente ammessa, del seguente tenore: “quello che ho fatto l’ho fatto con piacere e lo rifarei 10 volte perché la gente deve imparare ad agire con correttezza. Al signore che si è lamentato l’ho ripagato con la stessa moneta e se posso gli farò ancora più male”. Si sostiene nei motivi di impugnazione che non è mai stato fatto il nome del Fiorentini, il che è vero, e ci si diffonde successivamente in una serie di possibili spiegazioni delle espressioni usate che non appaiono, in verità, plausibili e che soprattutto, rispetto a quanto emerge all’evidenza, non rispondono esaurientemente alla questione fondamentale, e cioè che il Coletta quelle espressioni le ha usate rispondendo ad una domanda che riguardava proprio le lamentele del Fiorentini in relazione alla vicenda Spina, così rivendicando il proprio operato consistito, se le parole usate devono essere interpretate per quello che dicono, nel rispondere ad una scorrettezza con una scorrettezza, e nel promettere, nel futuro, comportamenti ancora più duri. Ce n’è abbastanza, quindi, per ritenere, come ha fatto la Commissione Disciplinare Nazionale, che il trasferimento del giovane calciatore Spina dalla Savio all’Ottavia, fu simulato, il che conduce ad affermare concretizzata la violazione dell’art.1 C.G.S. contestata al Coletta, al Bonadies e per responsabilità oggettiva alla Lazio, vale a dire la violazione del dovere di comportarsi con correttezza, lealtà e probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva “. Discorso diverso deve, invece, farsi per quanto concerne la parte dell’incolpazione relativa al fine che con il comportamento censurato le parti intendevano perseguire, e cioè quello di non corrispondere alla A.S.D. Savio S.r.l. il premio di preparazione per il calciatore Spina, poiché non sono emersi elementi tali da asseverare con tranquillizzante certezza questa circostanza, né da far ritenere certamente sussistente un accordo tra il Coletta, i dirigenti dell’Ottavia, in particolare il Bonadies, e lo Spina, in nessun modo dimostrato. Al contrario si potrebbe osservare che sia la modesta entità, per la Lazio, dell’ammontare del premio, che la sicura conoscenza dell’obbligo di versarlo comunque alla Savio, inducono piuttosto a pensare a motivazioni, non chiarite, di altra natura. La responsabilità dei pervenuti deve, allora, essere riaffermata solo nella parte relativa al comportamento non conforme ai criteri indicati nell’art. 1 C.G.S., in tale limitato senso dovendosi accogliere i motivi di impugnazione, con conseguente riduzione della sanzione originariamente inflitta. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 5, 6 e 7 come sopra proposti dal signor Bonadies Ennio, dal signor Coletta Giulio e dalla S.S. Lazio, li accoglie parzialmente e, per l’effetto infligge: - al signor Bonadies Ennio l’inibizione nei limite del sofferto; - al signor Coletta Giulio l’inibizione per mesi 2; - alla S.S. Lazio la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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