F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 7) RICORSO DAL F.C. VADO AVVERSO LA SANZI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009
7) RICORSO DAL F.C. VADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IANNOLO ROBERTO, SEGUITO GARA VADO / DERTHONA DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 23.4.2008 ha inflitto al calciatore Iannolo Roberto la squalifica per tre gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Vado/Derthona del 20.4.2008 allorquando colpiva volontariamente con uno schiaffo alla nuca un avversario (rapporto AA). Avverso tale provvedimento la società F.C. Vado interponeva tempestivo e rituale reclamo eccependo sostanzialmente che il proprio calciatore, più volte soggetto ad interventi fallosi nel corso dell’intera gara, in reazione alle vessazioni subite, attingeva, dopo aver subito una gomitata, con uno “scappellotto” l’avversario. Concludeva, pertanto, per l’attenuazione della sanzione siccome incongrua/eccessiva rispetto al concreto svolgimento dei fatti sull’assunto della insussistenza della contestata condotta violenta. Il reclamo deve essere respinto è ciò sulla base dei seguenti elementi di diritto. La condotta contestata al tesserato deve senz’altro inquadrarsi nella fattispecie disciplinata dall’art. 19 comma 4 lett.b) C.G.S. in quanto dagli atti di gara si evince chiaramente che il calciatore Cannolo abbia posto in essere un gratuito atto violento in danno dell’avversario a gioco fermo, adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo con l’inflizione del minimo edittale ivi previsto. Né, viste le circostanze fattuali risultanti dal referto arbitrale, questa Corte ritiene di potersi discostare dalla decisione gravata che deve, pertanto, essere confermata. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Vado di Valleggia – Quiliano (Savona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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