F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009 VERTENZA: all. Alfio CONTARINO / A.S.D. VIRTUS CATANIA ( 65/89 ) AR

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

VERTENZA: all. Alfio CONTARINO / A.S.D. VIRTUS CATANIA

( 65/89 )

ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e  Gianfranco Ricci

Con ricorso del 30 dicembre 2008 l’allenatore di base signor Alfio Contarino ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Virtus Catania nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione Girone C del C. R. Sicilia.

Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 19 settembre 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 10.000,00 (diecimila/00) in 4 rate di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna e scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2007, il 30 gennaio, il 28 febbraio ed il 30 aprile 2008.

Con il reclamo in esame l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Virtus Catania di corrispondergli la somma di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) avendo egli percepito esclusivamente, in data 30 dicembre 2007, l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Con raccomandata del 15 gennaio 2009 il Segretario del Collegio ha invitato la A.S.D. Virtus Catania a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.

Il Segretario del Collegio inoltre, sempre con lettera del 15 gennaio 2009, ha richiesto al Comitato Regionale Sicilia di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato Sicilia , con un fax del 16 gennaio successivo ha inviato copia del documento regolarmente depositato.

La società, con lettera raccomandata del 29 gennaio 2009, spedita il 14 febbraio successivo, ha controdedotto affermando che “Visti i documenti contabili in possesso della Società A.S.D. Virtus Catania dove risulta più nulla a pretendere essendo stato saldato per come si evince dal documento (in originale) allegato del quadro economico (accordo) con i relativi importi liquidati a partire da settembre 2007 fino ad aprile 2008”. Il documento in questione consiste in una dichiarazione, sottoscritta sia dalla società sia dall’allenatore e priva di qualsiasi data, nella quale viene confermato che l’importo “dell’accordo economico per il rimborso spese per la stagione 2007/2008 è pattuito in € 10.000,00 (diecimila/00) così suddiviso:

Settembre 2007 € 1.500,00, Ottobre 2007 € 1.200,00, Novembre 2007 € 1.700,00, Dicembre 2007 € 843,00, Gennaio 2008 € 1.250,00, Febbraio 2008 € 1.250,00, Marzo 2008 € 1.257,00 e Aprile 2008 € 1.000,00”.

L’allenatore con sua raccomandata spedita il 19 marzo 2009 conferma di aver ricevuto solo € 1.500,00 e dichiara di non aver mai firmato alcuna “ricevuta di liberatoria”, pertanto richiede una perizia calligrafica a conferma di non aver mai apposto la propria firma sulla dichiarazione in argomento.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che il documento prodotto dalla Società A.S.D. Virtus Catania risulta essere più una differente rateizzazione del premio di tesseramento (non rimborso spese) piuttosto che una quietanza dei ratei pagati, tenuto presente inoltre che la società non ha ritenuto di contestare quanto da ultimo affermato dall’allenatore, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento risultando il premio di tesseramento pattuito di € 10.00,00 maggiore a quanto stabilito dalle norme

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Alfio Contarino e fa obbligo alla Società A.S.D. Virtus Catania di pagare € 8.000,00 (ottomila/00) quale differenza tra quanto percepito dall’allenatore (€ 1.500,00) ed il massimale stabilito per il campionato di promozione per la stagione 2007/2008 (€ 9.500,00).

Si dispone il rinvio degli atti della vertenza alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza nei confronti delle parti per le violazioni delle norme stabilite tra l’A.I.A.C. e la L.N.D. in merito ai massimali concordati nei campionati dilettanti per la stagione 2007/2008.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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