F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009 VERTENZA: all. Giuseppe BARDI  /  F.C.SPORTING GENZANO ( 66/89 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

VERTENZA: all. Giuseppe BARDI  /  F.C.SPORTING GENZANO

( 66/89 )

ARBITRI:sigg.  Vittorio RUSSIANO  e Antonio BARATTA

L’allenatore dilettante di terza categoria Bardi Giuseppe,in data 22 gennaio 2009,si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società F.C. Sporting Genzano, partecipante al campionato di serie D, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 4 agosto 2008 oltre agli interessi sin qui maturati ed a quelli che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

A fondamento della sua richiesta allega copia del contratto stipulato con la società F.C.Sporting Genzano e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Interregionale.

Nell’accordo la società si impegna ad assumere, per la stagione 2008/2009, il tecnico Bardi Giuseppe quale allenatore responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato di serie D, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in 4 rate di € 3.500,00 ciascuna alle scadenze dei mesi di settembre, novembre 2008 e gennaio, marzo 2009 oltre ad un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dal domicilio del tecnico al campo di giuoco per l’espletamento delle sue funzioni di allenatore. 

Comunica di essere stato esonerato in data 8 gennaio 2009 senza aver percepito niente di quanto pattuito.

Chiede pertanto,oltre al rimborso spese per i viaggi sostenuti, il pagamento dei primi due ratei scaduti nel 2008 pari ad € 7.000,00 e di quelli che andranno a maturare nell’arco di tempo dalla presentazione del ricorso fino al giudizio della vertenza, per un totale complessivo di € 14.000,00.

Allega al reclamo i seguenti documenti:

- originale del contratto

- originale della lettera di esonero della società

- lettera di preso atto dell’esonero

- certificazione dell’ACI di Potenza attestante la distanza chilometrica Potenza-Genzano di Lucania calcolata in km.46

- prospetto analitico dettagliato dei viaggi effettuati (106 in totale di cui a proprie spese 92  con auto e 3 con ferrovie )

- ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte

La Segreteria del Collegio il 9 febbraio 2009 provvede a trasmettere, con lettera raccomandata, l’invito sia alla controparte che al ricorrente, qualora lo ritengano opportuno, ad inviare le proprie controdeduzioni rispettando i termini e le modalità previste dal regolamento.

In data 19 febbraio 2009 la società invia al Collegio Arbitrale le proprie controdeduzioni contestando le richieste dell’allenatore e affermando di avergli versato per contanti, il giorno stesso dell’esonero, la somma di € 11.500,00 dei quali € 10.500,00 a saldo delle prime tre rate del contratto ed € 1.000,00 quale rimborso spese di viaggio.

A conferma di tale dichiarazione allega una ricevuta, datata 8 gennaio 2009, firmata dal Bardi attestante l’avvenuto pagamento.

Con lettera raccomandata del 26 febbraio 2009, indirizzata al Collegio Arbitrale ed alla controparte, il tecnico Bardi Giuseppe risponde alle controdeduzioni della società.

Innanzitutto premette che la sera del giorno 8 gennaio 2009, convocato negli uffici del vice presidente,gli fu chiesto di dare le dimissioni ed al suo rifiuto gli venne comunicato verbalmente e poi,dietro sua richiesta, per iscritto il provvedimento di esonero.

Asserisce che in tale occasione,contrariamente a quanto dichiarato dalla società,non vi è stata alcuna dazione di denaro,ribadendo con forza l’assoluta falsità della ricevuta presentata dalla  F.C.Sporting Genzano e disconoscendo come sua la firma apposta in calce al documento.

A riprova di tali dichiarazioni  invita il Collegio a confrontare la evidente differenza fra la sua firma posta in calce al contratto e quella apocrifa apposta in calce alla presunta quietanza di pagamento. 

A ulteriore conferma di quanto dichiarato riporta il giudizio del grafologo da lui consultato, il quale accerta che la firma apposta sulla ricevuta della società è un chiaro tentativo d’imitazione.

Si dichiara infine disponibile,ove il Collegio lo ritenesse opportuno,a sottoporsi a sue spese ad una perizia calligrafica d’ufficio, nonché ad altre eventuali consultazioni sulla sua firma di documenti depositati presso gli uffici della FIGC.(tesseramenti,contratti etc.) 

Ribadendo con forza la falsità di quanto presentato dalla società, chiede al Collegio di far obbligo alla F.C.Sporting Genzano al pagamento di quanto a lui dovuto. 

Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento e considerato che la F.C.Sporting Genzano nulla ha ritenuto di controdedurre alle ultime affermazioni presentate dal tecnico Bardi Giuseppe in merito alla veridicità del documento liberatorio, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

Giudica fondate le richieste di pagamento del premio di tesseramento così come il rimborso per le spese dei viaggi dettagliatamente documentate,mentre non possono essere riconosciute le spese ferroviarie in quanto non supportate dalle rispettive pezze giustificative. 

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la Società F.C.Sporting Genzano  al pagamento a favore dell’allenatore Bardi Giuseppe della somma di € 14.000,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 140,00 per interessi equitativamente determinati e di € 2.217,00 come rimborso delle spese di viaggio  per un totale complessivo di € 16.357,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15  del CGS. 

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