F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009 VERTENZA:all. Marco Claudio ANTONILLI / A.S.D.ENEA GONZAGA FONDI e LIDO ( 71/89 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

VERTENZA:all. Marco Claudio ANTONILLI / A.S.D.ENEA GONZAGA FONDI e LIDO

( 71/89 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Guglielmo SCARLATO

Con ricorso del 28.01.2009, l’allenatore di 3 ctg. Marco Claudio ANTONILLI,  regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da  parte della Società Enea Gonzaga Fondi e Lido, partecipante al Campionato di 1^ Categoria  del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., il pagamento della somma di €. 7.500,00.

Il ricorrente comunicava, altresì, di aver inviato alla sopra citata Società una comunicazione scritta, in data 9.01.2009, di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva 2008/2009, dopo l’esonero.

Dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio presso il Comitato Regionale Lazio della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il contratto stipulato in data 19.09.2008, tra il ricorrente e la Società Enea Gonzaga Fondi e Lido, è stato depositato. 

L’accordo sopra citato prevedeva la corresponsione al tecnico €. 7.500,00 con decorrenza 28.08.2008 e fino al 30.05.2009, da corrispondere alle seguenti scadenze:

  1- 10.10.2008 di € 1.500,00; 2- 10.12.2008 di € 2.000,00; 3- 10.02.2009 di € 2.000,00; 4- 10.04.2009 di € 2.000,00.

La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, faceva pervenire le proprie contro deduzioni con comunicazione del 27.02.2009.

In essa veniva giustificato l’esonero del ricorrente con i risultati negativi ottenuti, che la squadra era ultima in classifica, e che gli sponsor si erano allontanati mettendo la Società in difficoltà economiche. Infine, veniva dichiarato la disponibilità ad ottemperare a quanto richiesto dal tecnico appena le casse della Società si saranno rimpinguite.

Il ricorrente, in data 10.03.2009, di contro controdeduceva affermando che le considerazioni della Società sono false e contraddittorie e chiedeva la chiusura del contenzioso così come richiesto in vertenza.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Antonilli Marco Claudio è meritevole di accoglimento.

Pertanto, al ricorrente vanno riconosciuti il pagamento della somma di €. 7.500,00, così come stabilito nell’accordo stipulato in data 19.09.2008.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Antonilli Marco Claudio e dichiara l’obbligo della Enea Gonzaga Fondi e Lido di pagare la somma di €. 7.500,00 a saldo delle sue spettanze.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it