F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009   VERTENZA: all.Giuseppe TORTORA  / ASD Comprensorio CAPO  VATICANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

  VERTENZA: all.Giuseppe TORTORA  / ASD Comprensorio CAPO  VATICANO

  ( 72/89 )

  ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO

Con ricorso del  30 gennaio 2009  l’allenatore dilettante  signor Tortora Giuseppe,  ha adito questo Collegio Arbitrale affinché dichiari l’obbligo per la convenuta società ASD Comprensorio CAPO  VATICANO di corrispondergli l’importo di euro 4.200,00 oltre agli interessi di  mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria ed il rimborso spese derivate  dall’indennità chilometrica per il tratto Crotone – San Nicolò di Ricadi Km. 180 x 2 = 360 Km. giornalieri, per quattro allenamenti settimanali più una gara, così specificati:

Agosto preparazione n. 10 sedute di allenamento x 360 Km = 3.600 Km.

settembre  (16+4) = 20 x 360 = 7.200  Km.

ottobre  (16+4) = 20 x 360 = 7.200  Km.

novembre  (16+4) = 20 x 360 = 7.200  Km.

dicembre  (12+3) = 15 x 360 = 5.400  Km.

gennaio  (12+4) = 16 x 360 = 5.760  Km.

per un totale di chilometri percorsi 36.360 x 0.30 = 10.908,00 euro.

A sostegno del ricorso il signor Tortora  ha prodotto copia dell’accordo economico regolarmente depositato, stipulato tra le parti il 20 agosto 2008 con il quale il ricorrente si impegnava ad allenare la prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza Calabrese per la stagione sportiva 2008/2009 dietro la corresponsione di un premio tesseramento di euro 7.500,00 da pagarsi in tre rate di euro 2.000,00 ed una rata di euro 1.500,00.

Il signor Tortora ha comunicato di essere stato esonerato con nota del 26 gennaio 2009 a firma del Presidente della società Carmelo Scordia.

Il 6 febbraio 2009 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale richiedeva alle parti di produrre proprie controdeduzioni nel termine di otto giorni dal ricevimento della raccomandata.

La società ha fatto pervenire una nota difensiva comunicando che fino alla data dell’esonero avvenuto come detto il 25 gennaio 2009 il signor Tortora ha percepito i seguenti rimborsi: euro 1.500,00 relativi al mese di settembre 2008 – euro 1.800,00 a saldo delle spettanze del mese di ottobre 2008 – euro 1.800,00 a saldo delle spettanze del mese di novembre, per un totale di euro 5.100,00 su una spettanza complessiva di euro 7.500,00.

I primi due pagamenti sono stati documentati da ricevute in copia agli atti della società, mentre il terzo è stato fatto con assegno di conto corrente della Banca Antonveneta, filiale n. 435 di RICADI, con assegno VV – N 0247170374,  assegno  non trasferibile, intestato a Tortora Giuseppe, pertanto egli doveva ricevere ancora euro 2.400,00 e non 4.200,00 come richiesto.

In merito alla richiesta di rimborso spese chilometriche la società ha messo a disposizione un appartamento nella frazione di San Nicolò Ricadi dove il signor Tortora pernottava il martedì sera per andare via il mercoledì, pernottava il giovedì sera per andare via il venerdì sera al termine degli allenamenti.

Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso va parzialmente accolto nel senso che gli va riconosciuta la somma richiesta di euro 4.200,00 in quanto la società ha documentato solo la corresponsione di euro 3.300,00 allegando agli atti copia di due ricevute: una di euro 1.500,00  ed una di euro 1.800,00, quindi a  saldo del premio pattuito di euro 7.500,00 va erogata la rimanenza di euro 4.200,00.

Per quanto concerne il rimborso spese per i viaggi effettuati dalla residenza fino al luogo di allenamento, atteso che la società nelle proprie controdeduzioni ha sostenuto di aver messo a disposizione del tecnico un  alloggio e, che il ricorrente pernottava nello stesso almeno due volte a settimana per cui i viaggi si sarebbero dimezzati, appare equo liquidare a favore del signor Tortora la somma di euro 6.000,00.

   P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso del signor TORTORA Giuseppe ed obbliga la A.S.D. COMPRENSORIO CAPO  VATICANO al pagamento della somma di euro 4.200,00 oltre agli interessi di mora calcolati a far data dalla presente domanda, per euro  50,00 oltre ad euro 6.000,00 per rimborso spese chilometriche per un totale di euro 10.250,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva  nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art. 8 comma 15 del CGS.

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