F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009   VERTENZA: all.Marco DI MARZIO  /  A.S.D. CHIETI   ( 5

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

  VERTENZA: all.Marco DI MARZIO  /  A.S.D. CHIETI

  ( 51/89 )

  ARBITRI: sigg Cesare Dobici e  Gino Giacchi

Con ricorso del 6 novembre 2008 l’allenatore dilettante signor Marco Di Marzio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Chieti nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D.

Nel ricorso il signor Marco Di Marzio precisa che, con regolare scrittura privata datata 24 agosto 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 4.600,00 (Quattromilaseicento/00) da erogarsi con quattro rate di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) rispettivamente al 31 ottobre e 31 dicembre 2007 nonché 31 marzo e 30 maggio 2008

Con il reclamo in esame, il signor Di Marzio chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Chieti di corrispondergli il saldo dei ratei già scaduti e non pagati pari ad € 1.100,00 (Millecento/00) e la somma di € 372,00 (trecentosettantadue/00) “relativa al rimborso spese sostenute per osservare e relazionare sulle squadre avversarie durante il campionato” di queste spese ha fornito le ricevute dei pagamenti dei pedaggi autostradali. L’allenatore ha richiesto altresì i relativi interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Abruzzo, su richiesta del 2 dicembre 2008 del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso il Comitato stesso “non è stato depositato nessun contratto / accordo economico” dell’allenatore in argomento.

il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:

la A.S.D. Chieti, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 2 dicembre 2008 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre;

l’accordo sottoscritto tra le parti prevede esclusivamente il “rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di gioco della società nonché delle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali” e nessun rimborso è invece previsto per quanto concerne l’attività di osservatore delle squadre avversarie;

per i sopra esposti motivi ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

  P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.S.D. Chieti di corrispondere all’allenatore signor Marco Di Marzio la somma di € 1.100,00 (Millecento/00) relativa alla rata scaduta e non pagata del 30 maggio 2008, oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (Venti/00) per complessivi € 1.120,00 (Millecentoventi/00). Respinge la richiesta delle spese di viaggio perché non previste nei termini richiesti dall’accordo sottoscritto. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Alla luce di quanto emerso si dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per non avere le parti ottemperato al deposito dell’accordo economico così come previsto dalle norme federali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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